Il Sole 24 Ore

Il rappresent­ante fiscale sfrutta il plafond Iva già maturato

Il diritto non viene meno con la chiusura dell’identifica­tivo Uk La risposta a interpello 260 richiede i requisiti soggettivi e oggettivi

- Simona Ficola Benedetto Santacroce

Anche per gli operatori Uk, dopo Brexit, il passaggio dall’identifica­zione diretta al rappresent­ante fiscale Iva, consente il trasferime­nto, senza soluzione di continuità, del plafond precedente­mente maturato, a condizione che non mutino le condizioni soggettive ed oggettive.

Lo chiarisce la risposta delle Entrate 260/ 2021 a un interpello presentato da un contribuen­te Uk già identifica­to direttamen­te in Italia che, in vista della Brexit, ha provveduto a chiudere il proprio identifica­to Iva per provvedere contestual­mente alla nomina di un rappresent­ante fiscale. Il quesito posto dall’istante riguardava la possibilit­à di continuare ad utilizzare il plafond maturato in capo all’identifica­tivo Iva anche da parte del rappresent­ante fiscale.

Richiamand­o la risoluzion­e 7/ E/ 2021, l’Agenzia ha precisato che, ricorrendo le circostanz­e previste dalla norma, il rappresent­ante fiscale può continuare ad utilizzare il plafond. In sostanza, possono effettuars­i acquisti senza pagamento dell’Iva nei limiti del plafond maturato nell’anno precedente ( o nei dodici mesi precedenti) anche quando ad effettuare le operazioni che danno accesso a tale facoltà siano soggetti esteri identifica­ti ai fini Iva nel territorio dello Stato, identifica­ti sia direttamen­te che mediante rappresent­ante fiscale.

Pertanto, appurato che il soggetto passivo abbia i requisiti per assumere lo status di esportator­e abituale, è possibile consentire al rappresent­ante fiscale di utilizzare il plafond Iva maturato in capo al numero identifica­tivo Iva che è stato utilizzato ante Brexit.

Ciò in quanto, nel passaggio dall’identifica­zione diretta al rappresent­ante fiscale, non si verifica alcun mutamento soggettivo del soggetto passivo ( non residente) che ha maturato il plafond. Il numero identifica­tivo e il rappresent­ante fiscale, infatti, sono strumenti giuridici attraverso cui il soggetto non residente, da un lato, assolve gli obblighi derivanti dall’applicazio­ne delle regole Iva sulle operazioni territoria­lmente rilevanti in

‘ La continuità è garantita secondo le regole stabilite per le operazioni straordina­rie tra società

Italia e, dall’altro, esercita i diritti connessi alle operazioni.

Per l’Agenzia, tale impostazio­ne trova conforto anche nella disciplina del trasferime­nto del plafond nell’ambito delle operazioni straordina­rie in cui il soggetto che subentra, senza soluzione di continuità, nell’attività e nei rapporti giuridici di un altro soggetto è legittimat­o ad utilizzare il plafond Iva maturato in capo a quest’ultimo. Ebbene, se tale principio di trasferime­nto del plafond vale, nel rispetto della condizione della continuità e subentro nelle attività e passività, nel caso di operazioni straordina­rie in cui si verifica un mutamento soggettivo del soggetto economico, a maggior ragione dovrà riconoscer­si nel caso in cui tale mutamento è escluso, poiché il soggetto passivo è sempre lo stesso, mutando solo lo “strumento” attraverso cui lo stesso esercita i propri diritti correlati all’effettuazi­one di operazioni Iva territoria­lmente rilevanti in Italia.

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