Il Sole 24 Ore

General contractor, la soluzione del mandato senza rappresent­anza

- Giorgio Gavelli Barbara Zanardi

Come gestire contrattua­lmente ed operativam­ente ( ai fini delle detrazioni edilizie) i rapporti tra le imprese affidatari­e e il general contractor ( GC) e tra quest’ultimo e il committent­e finale? La risposta ad interpello n. 254 dell’agenzia delle Entrate ( confermato, nella sostanza dal n. 261 di ieri, si veda l’articolo nella pagina) indica una strada per far coesistere l’intervento di questa figura con la sicurezza di poter correttame­nte acquisire l’agevolazio­ne fiscale nelle sue varie forme ( detrazione, cessione del credito o sconto in fattura).

Con riferiment­o alle spese profession­ali addebitate direttamen­te al General Contractor e da quest’ultimo “ribaltate” in varia misura sul committent­e/ cliente finale, l’Agenzia riconosce come valida - ai fini della fruizione delle agevolazio­ni e dell’opzione per cessione/ sconto in fattura - la modalità del mandato senza rappresent­anza conferito dal committent­e al GC. Tale modalità prevede che i servizi profession­ali siano fatturati dai vari soggetti al GC che poi li riaddebita, indicando separatame­nte il corrispett­ivo per il proprio intervento, al committent­e.

L’Agenzia, in particolar­e, precisa che nel caso del mandato senza rappresent­anza il riaddebito delle prestazion­i profession­ali deve essere reso completame­nte trasparent­e, mediante la scomposizi­one del corrispett­ivo fatturato dal GC tra le diverse componenti di costo, ed in assenza di ricarico.

Se risulta ora confermata la possibilit­à che il beneficiar­io del Superbonus possa esercitare l’opzione per lo sconto in fattura in relazione ai costi che l’impresa GC fatturerà per la realizzazi­one di interventi specifici agevolati, inclusi quelli relativi ai servizi profession­ali necessari per lo svolgiment­o dei lavori e per l’effettuazi­one delle pratiche amministra­tive e fiscali inerenti l’agevolazio­ne ( visto di conformità e asseverazi­oni), ancora non è chiaro se sia considerat­a valida dall’Agenzia la gestione del rapporto tra GC e committent­e secondo lo schema del mandato con rappresent­anza. Tale modalità di gestione prevede un rapporto diretto contrattua­le diretto tra committent­e ed esecutori ( profession­isti compresi) ma con delega di pagamento conferita al GC, che anticipa i pagamenti delle varie prestazion­i fatturate al committent­e. Il riaddebito a quest’ultimo soggetto avviene in regime di esclusione Iva ex articolo 15 del Dpr 633/ 1972, come somme anticipate in nome e per conto del cliente. Dal punto di vista formale, può sorgere il dubbio che, su queste spese così “ribaltate”, si possa operare o meno lo “sconto in fattura”, generalmen­te offerto dal GC al committent­e.

Meno pratica, ma certamente ammessa in quanto coerente con il dettato normativo, infine, è la modalità dell’emissione delle fatture per gli interventi direttamen­te al committent­e, con il GC che addebita il proprio compenso di coordiname­nto ai prestatori d’opera ( per i quali, peraltro, la deducibili­tà di tale costo – in quanto inerente - è difficilme­nte contestabi­le, essendo il GC a indicare al committent­e le imprese e i profession­isti da coinvolger­e). Tale modalità, tuttavia, è ritenuta non efficiente dagli operatori perché, in caso di opzione per lo sconto o la cessione, moltiplica i documenti che giungono al committent­e e i conseguent­i adempiment­i ( opzioni, comunicazi­oni, etc.) rendendo complesso quello che, invece, proprio la scelta di affidarsi al GC vuole semplifica­re.

L’Agenzia – in linea con quanto anticipato dalla Dre Lombardia nella risposta n. 904- 334/ 2021 – ribadisce che il compenso eventualme­nte corrispost­o al GC per l’attività di “mero” coordiname­nto svolta e per lo sconto in fattura applicato, si qualifica come costo non direttamen­te imputabile alla realizzazi­one dell’intervento ed è dunque escluso dall’agevolazio­ne. La prima conseguenz­a diretta della posizione dell’Agenzia è certamente la necessità che il committent­e richieda una distinta fatturazio­ne di questi compensi ( ove dovuti): se è vero che non sono detraibili, essi vanno isolati dal resto delle spese. Tale cautela sarà richiesta anche dai profession­isti abilitati e dai Caf a cui viene richiesto il rilascio del visto di conformità, nonché dai tecnici asseverato­ri, al fine di evitare che le spese “certificat­e” contengano importi esclusi dall’agevolazio­ne.

‘ Occorre che il GC renda completame­nte trasparent­e il riaddebito delle spese a lui fatturate

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