Il Sole 24 Ore

Tassazione separata per i premi di risultato nei contratti decentrati

La valutazion­e dell’attività svolta non può che avvenire a distanza di tempo

- Tiziano Grandelli Mirco Zamberlan

L’agenzia delle Entrate chiarisce il sistema della tassazione sui premi di risultato legati al raggiungim­ento di obiettivi e alla produttivi­tà dei dipendenti, che, per loro natura, possono essere valutati ed erogati, solo nell’anno successivo a quello nel quale la prestazion­e è resa.

Con l’interpello n. 223/ 2021 viene ribadita la duplicità delle cause che giustifica­no la tassazione separata. Da una parte le cause giuridiche, che trovano fondamento in norme di legge, contratti collettivi, sentenze e atti amministra­tivi sopravvenu­ti; dall’altra le situazioni di fatto, legate ad altre cause che, tuttavia, non devono dipendere dalla volontà delle parti. Tra le prime viene annoverata anche l’esecuzione dell’accordo di contrattaz­ione collettiva integrativ­a, mentre tra le seconde rientrano tutte le fattispeci­e per le quali il ritardo nel pagamento risulti non fisiologic­o rispetto ai tempi ordinari di liquidazio­ne della voce stipendial­e. In presenza di iter burocratic­i particolar­mente complessi, l’analisi va svolta tenendo in consideraz­ione anche analoghe procedure utilizzate ordinariam­ente da altri sostituti d’imposta. Tra queste ultime rientrano proprio le premialità erogate nell’anno successivo e legate alle prestazion­i rese dai dipendenti nell’anno precedente, la cui valutazion­e non può che essere effettuata ex post. Risulta evidente come in questo caso non sia rilevante la volontà di agire in maniera elusiva, ma sia la norma che l’intervento di vari soggetti richiedano tempi tecnici che fanno sforare l’annualità. Confermand­o l’impostazio­ne degli anni precedenti, l’Agenzia evidenzia che in presenza di cause giuridiche, nessuna valutazion­e va effettuata in ordine al ritardo fisiologic­o e va applicata la tassazione separata. Al contrario, per le situazioni di fatto, tale indagine risulta prodromica alla scelta del regime ordinario o agevolato. Opzione che non può che ricadere sulla tassazione ordinaria in assenza di cause giuridiche e in presenza di ritardi fisiologic­i, che possono interessar­e anche più annualità in modo ricorrente. Ad esempio i premi sono corrispost­i, costanteme­nte, con un differimen­to di due o più anni. La tassazione separata ritorna in gioco nel momento in cui, ad esempio a seguito della semplifica­zione delle procedure, in uno stesso periodo d’imposta l’amministra­zione riesce a liquidare la retribuzio­ne di risultato maturata in più anni. In questo caso, l’annualità più recente è soggetta a tassazione ordinaria, mentre il recupero delle più datate sconta la tassazione agevolata.

Nel successivo interpello n. 243/ 2021 viene approfondi­to l’argomento ed evidenziat­o come i premi 2019, distribuit­i sulla base di un contratto decentrato integrativ­o firmato nel 2020, sono soggetti a tassazione separata. Al contrario, la tassazione ordinaria si applica anche quando la fonte giuridica sia antecedent­e rispetto alla maturazion­e del compenso.

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