Non rilevanti gli investimenti nel circolante
Una società costituita per gestire gli investimenti di una persona fisica con prevalenza di attività finanziarie iscritte nel circolante non è una holding industriale in base alla risposta a interpello 266/ 2021 delle Entrate.
Dal bilancio 2019 il totale delle immobilizzazioni finanziarie rispetto all’attivo è pari al 45,68 per cento, sotto quindi il 50% richiesto dall’articolo 162- bis del Tuir sia per le società di partecipazione finanziaria ( lettera b) sia di partecipazione non finanziaria ( lettera c). Stante la gestione della propria liquidità, e non per conto terzi, la società non rientra fra gli intermediari finanziari ( lettera a), mentre per il superamento dei requisiti delle lettere b) ec) non si considerano le partecipazioni speculative ( iscritte nel circolante), tranne quelle riclassificate dall’attivo fisso in attesa di realizzo.
Chiarito dunque che l’istante non è holding industriale ex articolo 162bisper bis per il 2019, è tuttavia un operatore finanziario ai sensi della Mifid 2 e deve comunicare la pec al Registro elettronico degli indirizzi con codice operatore 16. Effettuando però solo negoziazione in conto proprio, non sarà soggetta alle comunicazioni all’anagrafe tributaria ( articolo 7, comma 6, del Dpr 605/ 73).
Viene confermata anche l’esclusione dagli obblighi sia Fatca che Crs ( Common reporting standard), posto che non rientra nelle entità di investimento vista l’operatività solo in proprio. Come corollario di tutto ciò deriva che i proventi saranno tassati secondo le previsioni dei soggetti differenti da quelli di cui all’articolo 162bis, non si applica l’Irap maggiorata per le banche e non è dovuto il saldo Irap 2019 e il primo acconto 2020. È evidente come tutto dipenda dalla composizione dell’attivo di bilancio.