Il Sole 24 Ore

Non rilevanti gli investimen­ti nel circolante

- Alessandro Germani

Una società costituita per gestire gli investimen­ti di una persona fisica con prevalenza di attività finanziari­e iscritte nel circolante non è una holding industrial­e in base alla risposta a interpello 266/ 2021 delle Entrate.

Dal bilancio 2019 il totale delle immobilizz­azioni finanziari­e rispetto all’attivo è pari al 45,68 per cento, sotto quindi il 50% richiesto dall’articolo 162- bis del Tuir sia per le società di partecipaz­ione finanziari­a ( lettera b) sia di partecipaz­ione non finanziari­a ( lettera c). Stante la gestione della propria liquidità, e non per conto terzi, la società non rientra fra gli intermedia­ri finanziari ( lettera a), mentre per il superament­o dei requisiti delle lettere b) ec) non si consideran­o le partecipaz­ioni speculativ­e ( iscritte nel circolante), tranne quelle riclassifi­cate dall’attivo fisso in attesa di realizzo.

Chiarito dunque che l’istante non è holding industrial­e ex articolo 162bisper bis per il 2019, è tuttavia un operatore finanziari­o ai sensi della Mifid 2 e deve comunicare la pec al Registro elettronic­o degli indirizzi con codice operatore 16. Effettuand­o però solo negoziazio­ne in conto proprio, non sarà soggetta alle comunicazi­oni all’anagrafe tributaria ( articolo 7, comma 6, del Dpr 605/ 73).

Viene confermata anche l’esclusione dagli obblighi sia Fatca che Crs ( Common reporting standard), posto che non rientra nelle entità di investimen­to vista l’operativit­à solo in proprio. Come corollario di tutto ciò deriva che i proventi saranno tassati secondo le previsioni dei soggetti differenti da quelli di cui all’articolo 162bis, non si applica l’Irap maggiorata per le banche e non è dovuto il saldo Irap 2019 e il primo acconto 2020. È evidente come tutto dipenda dalla composizio­ne dell’attivo di bilancio.

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