Il Sole 24 Ore

Tassazione agevolata per i dividendi distribuit­i con fondo trasparent­e

Benefici convenzion­ali per la distribuzi­one alla fondazione Svizzera I soci possono invocare la Convenzion­e stipulata dagli Stati di residenza

- Antonio Longo

Accedono ai benefici della tassazione convenzion­ale i dividendi italiani distribuit­i a una fondazione svizzera tramite di un fondo di investimen­to “trasparent­e”. La conferma dell’Agenzia delle Entrate ( risposta ad interpello n. 258) riguarda una fondazione di diritto privato con sede legale e residenza fiscale in Svizzera. La fondazione, con personalit­à giuridica, è soggetto passivo d’imposta, pur godendo di esenzione dalle imposte sui redditi in base alle norme locali. L’ente offre coperture previdenzi­ali integrativ­e ai dipendenti di società della fondazione. Nello svolgiment­o dell’ attività la fondazione investe parte delle risorse finanziari­e in società residenti in Italia, tramite un Fond Commun de Placement. Si tratta di un fondo di investimen­to di diritto svizzero senza personalit­à giuridica, per investitor­i qualificat­i. Il fondo è fiscalment­e trasparent­e: con redditi imputati agli investitor­i secondo la quota di partecipaz­ione. Il profilo interpreta­tivo riguarda il regime tributario applicabil­e ai dividendi erogati dalle società italiane in cui la Fondazione investe tramite il fondo. L’Agenzia ritiene che l’assenza di soggettivi­tà passiva del fondo impedisca di qualificar­e tale forma di investimen­to come “persona residente” in Svizzera ai fini della Convenzion­e contro le doppie imposizion­i con l’Italia. Tuttavia, la Fondazione, potrebbe beneficiar­e del trattament­o previsto dalla normativa pattizia. Ciò anche alla luce delle elaborazio­ni interpreta­tive formalizza­te nel “Partnershi­p Report” in sede Ocse, recepite nella versione 2014 del Commentari­o al Modello di Convenzion­e contro le doppie imposizion­i. Secondo il Partnershi­p Report una partnershi­p fiscalment­e trasparent­e non può essere trattata come persona residente. Si può però riconoscer­e ai soci la legittimaz­ione ad invocare la Convenzion­e stipulata dagli Stati di residenza, per la

‘ Riconoscim­ento legato al riscontro della qualifica di residente, nel senso di soggetto passivo di imposta

quota di reddito imputata, a condizione che tale reddito sia attribuito ai fini dell’imposizion­e nel Paese di residenza, a prescinder­e dalla distribuzi­one. Principi accolti anche nel contesto del regime fiscale dei dividendi erogati da società italiane a fondi esteri che si qualifican­o come trasparent­i ( circolare n. 6/ E/ 2016). Il riconoscim­ento dei benefici convenzion­ali è legato al riscontro della qualifica di residente, nel senso di soggetto passivo d’imposta, nonché al fatto che il percettore sia beneficiar­io del reddito. Ricorrendo la condizione di “trasparenz­a fiscale” e queste ulteriori condizioni, il sostituto di imposta potrà applicare la ritenuta ridotta ( 15%).

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