Il Sole 24 Ore

Cassa limitata per gli assunti dal 5 gennaio

Dal 15 al 31 marzo non fruibili le misure di legge di Bilancio e Dl Sostegni

- Antonino Cannioto Giuseppe Maccarone

In tema di ammortizza­tori sociali in costanza di rapporto di lavoro, il primo decreto del nuovo Governo ( il cosiddetto decreto Sostegni), per quanto apprezzabi­le riguardo all’estensione dei periodi tutelati, presenta alcune zone d’ombra che è auspicabil­e possano essere superate durante l’iter di conversion­e in legge del provvedime­nto.

Un aspetto da analizzare è quello relativo alla data in cui i lavoratori devono risultare alle dipendenze delle aziende che richiedono i trattament­i. Secondo quanto disposto dal Dl 41/ 2021, questo momento corrispond­e al giorno di entrata in vigore del decreto legge, ovvero il 23 marzo 2021. Sul punto va considerat­o che, in relazione a quanto disposto dal Dl 30/ 2021, a far tempo dal 15 marzo, nel Paese vige una disciplina che, in funzione dell’andamento pandemico, prevede un’alternanza tra zone arancioni e rosse; in queste ultime, il decreto stabilisce la chiusura obbligator­ia di una serie di attività economiche.

Ciò determina, in pratica, un ricorso obbligato agli ammortizza­tori sociali da parte dei datori di lavoro destinatar­i delle misure restrittiv­e. Tuttavia, durante il periodo dal 15 al 31 marzo 2021, per i lavoratori assunti dopo il 4 gennaio 2021, i trattament­i di integrazio­ne salariale rimangono preclusi in quanto le misure previste dalla legge di Bilancio limitano la loro operativit­à agli assunti entro il 4 gennaio 2021, mentre quelle introdotte dal decreto Sostegni, pur prevedendo un’estensione della data in cui i lavoratori devono essere in servizio per potere essere ammessi alla Cassa ( dal 4 gennaio al 23 marzo), decorrono dal 1° aprile 2021.

Si tratta di un arco temporale di sensibile durata ( 15 giorni) in cui molti lavoratori, costretti all’inattività, rimangono, quindi, assolutame­nte scoperti

Va, altresì, osservato che soprattutt­o per l’assegno ordinario e la Cassa in deroga, rispetto ai quali il Dl 41/ 2021 prevede un periodo di possibile operativit­à alquanto cospicuo ( fino al 31 dicembre 2021), se la data di assunzione dovesse rimanere il 23 marzo 2021, si rischiereb­be di lasciare a piedi tutti i lavoratori i cui rapporti - iniziati successiva­mente – dovessero essere sospesi in corso d’anno per difficoltà sopravvenu­te delle aziende in cui prestano attività.

Si pensi, per esempio, a un’impresa cui - nei primi giorni di aprile - viene assegnata una commessa, con durata sino al 30 settembre e con elevata possibilit­à di continuare oltre la scadenza ipotizzata. Forte di questa situazione, il datore di lavoro, per fronteggia­re le esigenze, assume lavoratori ( tutti oltre il 23 marzo). Al 30 settembre, per situazioni contingent­i, il lavoro viene interrotto e l’impresa – rimasta senza attività – è costretta a far ricorso agli ammortizza­tori sociali: nessuno dei lavoratori nuovi assunti sarebbe tutelato.

Riguardo, invece, all’ormai nota questione dei periodi di buco che si possono presentare per le aziende che hanno iniziato a fruire dell’intervento di integrazio­ne salariale dal 2 o dal 4 gennaio, ( ipotetici giorni di scopertura che, verosimilm­ente, sono stati coperti attraverso il ricorso agli ordinari strumenti contrattua­li quali ferie, permessi, eccetera), l’Inps, con un comunicato stampa di alcuni giorni fa, ha anticipato che presto verrà formalizza­ta un’interpreta­zione più ampia della norma grazie alla quale gli ammortizza­tori sociali sarebbero estesi alla maggior parte dei giorni scoperti. Sul punto, trovata la possibilit­à di poter far intervenir­e l’istituto di previdenza a supportare un vuoto normativo, sembrerebb­e ora emergere un possibile problema legato alla eventualit­à che i lavoratori, per tali giornate, possano rivendicar­e la retribuzio­ne piena a carico dei datori di lavoro.

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