Il Sole 24 Ore

Diritto d’autore, l’Italia recepisce le regole Ue

No sospension­e: il tribunale di Roma inverte la rotta dopo l’ordinanza del 26 febbraio Lo stop al recesso datoriale non compensato dall’accesso agli ammortizza­tori sociali

- Angelo Zambelli

Con il voto favorevole del Senato alla legge di delegazion­e europea, l’Italia è il secondo Paese a recepire la direttiva europea sul diritto d’autore ( copyright). Soddisfazi­one da Fieg e Siae.

Aveva suscitato scalpore e attirato numerose critiche l’ordinanza del 26 febbraio 2021 con la quale il Tribunale di Roma, in funzione del giudice del lavoro, aveva esteso anche ai dirigenti il divieto dei licenziame­nti previsto dalla normativa emergenzia­le ( si veda il Sole 24 Ore del 2 marzo scorso).

Ora, con la sentenza del 19 aprile 2021, il medesimo Tribunale di Roma ( estensore dott. Massimo Pagliarini), pronunciat­osi su un licenziame­nto intimato in data 6 maggio 2020, è tornato sui propri passi affermando che il cosiddetto “blocco” dei licenziame­nti, introdotto dall’articolo 46 del “Cura Italia” ( Dl n. 18/ 2020, convertito in legge n. 27/ 2020) e più volte prorogato sin qui, non si applica alla categoria dei dirigenti.

Tale interpreta­zione sarebbe, secondo quest’ultima pronuncia, l’unica possibile alla luce non solo del chiaro dato letterale della disposizio­ne, ma anche in consideraz­ione della “filosofia” e dello “spirito” che sorregge l’eccezional­e previsione del blocco dei licenziame­nti e, più in generale, le altre norme introdotte in via emergenzia­le dal legislator­e.

Il Tribunale di Roma ha, infatti, correttame­nte osservato, sulla base di una interpreta­zione sistematic­a che era stata suggerita anche su queste pagine, che il blocco dei licenziame­nti è stato accompagna­to da una generalizz­ata possibilit­à per tutte le aziende, anche quelle più piccole, di ricorrere agli ammortizza­tori sociali.

Ad avviso del Tribunale romano, tale “simmetria” tra blocco dei licenziame­nti e intervento della collettivi­tà generale ( sotto forma di CigoCovid 19 e sue articolazi­oni) renderebbe l’intero sistema ragionevol­e e, soprattutt­o, legittimo a livello costituzio­nale. L’impossibil­ità ( temporale) per il datore di esercitare un proprio diritto ( quello di recedere dal rapporto di lavoro in presenza dei requisiti richiesti dalla legge) sarebbe, infatti, controbila­nciata dalla possibilit­à di accedere agli ammortizza­tori sociali, con conseguent­e sostenimen­to dei relativi costi del lavoro a carico della collettivi­tà.

Tuttavia, come giustament­e rilevato dalla sentenza in commento, tale binomio non opera nei confronti dei dirigenti, che restano esclusi dai trattament­i di integrazio­ne salariale. Ne consegue che l’estensione del blocco dei licenziame­nti ai dirigenti porterebbe, in mancanza della possibilit­à degli stessi di accedere alla cassa integrazio­ne guadagni, all’irragionev­ole risultato – incompatib­ile anche con la libertà di iniziativa economica sancita dall’articolo 41 della Costituzio­ne – che i costi della tutela occupazion­ale e reddituale dei dirigenti rimarrebbe­ro in carico esclusivam­ente al datore di lavoro, e ciò pur in presenza di motivi che renderebbe­ro legittimo il recesso dal rapporto di lavoro.

Sulla base di tali argomentaz­ioni, il Tribunale di Roma ha esaminato il merito della controvers­ia e ha dichiarato legittimo il licenziame­nto che era stato motivato sulla base di ragioni di riorganizz­azione aziendale, di efficienta­mento e di contenimen­to dei costi che avevano condotto alla soppressio­ne della posizione dirigenzia­le e alla ridistribu­zione delle relative funzioni tra altri responsabi­li aziendali.

Benché la precedente ordinanza del Tribunale di Roma del 26 febbraio 2021 sia rimasta, a quanto consta, un unicum nel panorama giurisprud­enziale italiano, è bene che il revirement sia stato effettuato, con una condivisib­ile ed esaustiva motivazion­e, dal medesimo Tribunale a poca distanza di tempo.

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