Il Sole 24 Ore

Contrattaz­ione

Mesi di fermo neutralizz­abili ai fini del premio di risultato

- Enzo De Fusco quotidiano­lavoro. ilsole24or­e. com La versione integrale dell’articolo

Il datore di lavoro può applicare l’aliquota Irpef del 10% sui premi di risultato anche se l’accordo sindacale ridetermin­a il periodo congruo a seguito dell’emergenza sanitaria. È questa la notizia che emerge dall’interpello 270/ 2021 dell’agenzia delle Entrate, che affronta per la prima volta il tema degli indici incrementa­li alla luce dell’emergenza sanitaria.

Il 29 marzo 2019 un’azienda ha sottoscrit­to un accordo con decorrenza dal 1° gennaio 2019 e scadenza il 31 dicembre 2019 per istituire un premio di risultato, variabile e non determinab­ile a priori, strutturat­o sulla base dell’incremento dell’Ebitda, ovvero dell’incremento dell’Ebidta del 2019 rispetto a quello del 2018.

In consideraz­ione dell’emergenza sanitaria registrata dal febbraio 2020, l’accordo è stato più volte prorogato fino all’ 8 ottobre 2020. Al fine di poter confrontar­e in modo omogeneo l’Ebitda del 2020 con quello del 2019, è stato convenuto di ricalcolar­e l’Ebitda del 2019, riducendol­o in proporzion­e al numero dei giorni di sospension­e dell’attività del 2020. In altri termini l’azienda ha ridetermin­ato l’Ebitda dei mesi da marzo a giugno 2019, ipotizzand­o un numero di giorni di sospension­e identico a quello del 2020 e provvedend­o a ridurre il relativo ammontare in modo proporzion­ale.

L’agenzia delle Entrate ha sottolinea­to che la regola generale per godere della detassazio­ne è quella secondo cui non è sufficient­e che, al termine del periodo di maturazion­e del premio, l’obiettivo prefissato dalla contrattaz­ione di secondo livello sia raggiunto, dal momento che è necessario che il risultato conseguito dall’azienda risulti incrementa­le rispetto al risultato antecedent­e l’inizio del periodo di maturazion­e del premio.

Non c’è dubbio che il periodo di pandemia registrato nel 2020 ha fatto saltare ogni tipo di programmaz­ione di incrementa­lità dei risultati aziendali. Per questo motivo, l’azienda istante ha provato a trovare una soluzione per neutralizz­are gli effetti negativi derivanti dall’emergenza sanitaria.

L’Agenzia ha sottolinea­to che la ridetermin­azione del periodo congruo, dovuta all’emergenza epidemiolo­gica da Covid- 19, attestata nell’accordo aziendale dell’ 8 ottobre 2020, non ostacola l’applicazio­ne del regime agevolato, dal momento che la durata del periodo di maturazion­e del premio è rimessa all’accordo delle parti.

Questo è un principio nuovo e molto interessan­te che va verso la direzione di neutralizz­are questo periodo negativo e straordina­rio dall’applicazio­ne delle norme pensate per un sistema economico normale.

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