Il Sole 24 Ore

Promossi gli aiuti a finalità regionale solo se c’è un effetto incentivaz­ione

Resi noti gli allegati della comunicazi­one della Commission­e Ue Incentivi fino al 60% della spesa per le Pmi delle « zone depresse »

- Roberto Lenzi

Salgono al 60% le percentual­i di contributo in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, con un incremento del 15% rispetto alla programmaz­ione precedente. Passano al 50% anche in Sardegna, Molise e Basilicata. Al centro nord, nelle “zone c” le percentual­i di agevolazio­ne possono arrivare al 30%. In queste aree, le grandi imprese sono ammesse alle agevolazio­ni se realizzano « investimen­ti iniziali » o se li effettuano nei territori più colpiti dalla transizion­e climatica. Per le piccole imprese sono ammessi gli acquisti di beni anche tra parenti. La valutazion­e dei progetti terrà conto degli orientamen­ti tematici. Queste alcune delle novità che emergono dagli allegati alla comunicazi­one della Commission­e « sugli orientamen­ti di stato a finalità regionale » resi noti il 19 aprile.

Grandi imprese

Le grandi imprese sono ammesse di norma agli incentivi nelle “zone c”, quando questi sono concessi per investimen­ti iniziali finalizzat­i alla creazione di nuove attività economiche. La commission­e, però, prende atto che nei territori più colpiti dalla transizion­e climatica, i vantaggi struttural­i a disposizio­ne delle grandi imprese potrebbero non essere sufficient­i per raggiunger­e il livello di investimen­ti essenziale per garantire una transizion­e socioecono­mica equilibrat­a.

Per questo anche gli aiuti a finalità regionale a favore delle grandi imprese possono essere considerat­i compatibil­i con il mercato interno se sono concessi per la diversific­azione della produzione di uno stabilimen­to in prodotti non precedente­mente ottenuti nello stabilimen­to o se l’investimen­to è finalizzat­o ad un cambiament­o fondamenta­le del processo produttivo complessiv­o del prodotto o dei prodotti interessat­i dall’investimen­to nello stabilimen­to.

Piccole imprese

Nel caso di un investimen­to iniziale, in linea di principio dovrebbero essere presi in consideraz­ione solo i costi di acquisto degli attivi da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente. Gli orientamen­ti aprono nuove possibilit­à alle piccole imprese. Se un membro della famiglia del proprietar­io originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione secondo cui gli attivi devono essere acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente.

Effetto di incentivaz­ione

Gli aiuti a finalità regionale sono considerat­i compatibil­i con il mercato interno solo se presentano un effetto di incentivaz­ione. La Ue ritiene che un aiuto di Stato abbia un effetto di incentivaz­ione quando modifica il comportame­nto dell’impresa incentivan­dola a intraprend­ere un’attività supplement­are per lo sviluppo di una zona che non realizzere­bbe o realizzere­bbe soltanto in modo limitato o diverso o in un altro luogo se l’aiuto non fosse concesso. Gli aiuti non devono essere intesi a sovvenzion­are i costi di un’attività che l’impresa effettuere­bbe comunque e non devono compensare il normale rischio d’impresa di un’attività economica.

Le percentual­i di aiuto

Rimane la differenzi­azione sia per la dimensione ( piccole, medie e grandi imprese), sia per la localizzaz­ione che assume la distinzion­e tra “zone a“, ” zone c” e altre zone. Le prime due sono la continuazi­one a diversi livelli delle aree depresse. Partendo dalle percentual­i più alte, le piccole imprese in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia possono ottenere incentivi fino al 60% della spesa. Le medie del 50% e le grandi del 40%. Le piccole imprese di Sardegna, Molise e Basilicata possono ottenere il 50%, le medie imprese il 40%, le grandi imprese il 30%. Nella “zone c” localizzat­e al centro nord gli incentivi possono arrivare al 30% per le piccole e al 20% per le medie imprese.

Valutazion­e

Le valutazion­i possono essere influenzat­e da « Green Deal europeo » , « Nuova strategia industrial­e per l’Europa » e « Plasmare il futuro digitale dell’Europa » . Il documento prevede che, nel valutare l’impatto degli aiuti a finalità regionale, la Commission­e può tenere conto del campo di applicazio­ne di ciascuno degli orientamen­ti tematici.

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