Il Sole 24 Ore

No al premio di 100 euro per i lavoratori che operano all’estero

Beneficio per la presenza in sede in Italia nel mese di marzo 2020

- Marco Magrini

Il premio di 100 euro, previsto dall’articolo 63 del Dl 18/ 2020 ( decreto Cura Italia), non spetta ai dipendenti assunti con sede di lavoro all’estero in quanto i lavoratori erogano la propria prestazion­e al datore di lavoro fuori dal territorio dello Stato italiano. La ratio dell’agevolazio­ne si lega infatti al presuppost­o che vengano remunerati con il premio, esente da imposizion­e, i lavoratori che, nel mese di marzo 2020, hanno garantito la loro presenza nel luogo di lavoro in Italia affrontand­o così i disagi negli spostament­i derivati dalla presenza della situazione epidemiolo­gica da Covid- 19 sul territorio italiano. Con la risposta ad interpello 271/ 2021 l’agenzia delle Entrate conferma in toto la linea interpreta­tiva fissata dalla risposta 5.5 della circolare 11/ E/ 20.

La domanda è stata posta da un ministero in conseguenz­a della richiesta di correspons­ione del premio ricevuta, tramite le organizzaz­ioni sindacali, da parte dei propri impiegati a contratto assunti dagli uffici della rete diplomatic­o- consolare all’estero e operanti stabilment­e presso gli uffici.

La norma da cui deriva il diritto per i lavoratori dipendenti di percepire il premio in esame, emanata in ragione della situazione epidemiolo­gica riscontrat­a in Italia, si basa su specifici presuppost­i e fra questi, in primo luogo, l’ambito territoria­le nazionale che caratteriz­za il beneficio fiscale introdotto dall’articolo 63 del Dl 18/ 2020.

Il sostituto non può erogare il premio se la prestazion­e lavorativa non sia stata resa nel mese di marzo 2020 in modo ordinario attraverso la presenza nel luogo di lavoro, anche se in trasferta presso clienti o in missione o presso sedi secondarie dell’impresa o ente. Non spetta il premio in tutti i casi in cui la prestazion­e lavorativa sia stata erogata senza la presenza, ad esempio con modalità smart working.

La prestazion­e lavorativa resa in una sede all’estero del datore di lavoro, seppure possa essere stata caratteriz­zata dalla presenza fisica del lavoratore in quel contesto, è carente del requisito del disagio sopportato nel territorio italiano che costituisc­e precondizi­one per il riconoscim­ento del premio.

I sostituti d’imposta che erroneamen­te avessero già pagato il premio ai propri dipendenti non possono porre riparo all’errore attraverso le operazioni di conguaglio 2020 ormai concluse: dovranno recuperare l’erogazione indebita presso il sostituito provvedend­o altresì al riversamen­to con ravvedimen­to dell’imposta ove compensata.

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