Il Sole 24 Ore

I magazzini industrial­i non pagano la Tari

La Transizion­e ecologica stabilisce criteri di prelievo analoghi per gli artigiani La destinazio­ne d’uso delle singole aree industrial­i determina la tassazione

- Luigi Lovecchio

Esenzione dei magazzini delle imprese industrial­i che dovranno assoggetta­re a Tari le aree diverse da quelle di lavorazion­e frazionand­o l’insediamen­to tra le varie destinazio­ni d’uso ( uffici, mense eccetera). L’esenzione delle aree di lavorazion­e e dei magazzini opera anche per le imprese artigianal­i, in relazione alle quali però sarà conservata la specifica categoria di tassazione. Le imprese agricole possono conferire volontaria­mente i rifiuti al gestore pubblico, se si tratta di sostanze aventi contenuto analogo ai rifiuti urbani. In questo caso, però, sarà applicabil­e non la tassa ma un corrispett­ivo di diritto privato. Sono alcune delle consideraz­ioni desumibili dalla recente circolare del ministero della Transizion­e ecologica ( Mite) sulle novità apportate in materia di prelievo sui rifiuti, a decorrere dal 1° gennaio 2021, per effetto del Dlgs 116/ 2020.

A partire da quest’anno, i rifiuti si distinguon­o in speciali e urbani, secondo la classifica­zione operata direttamen­te dalla legge. È stato infatti abrogato qualsiasi potere regolament­are comunale in materia. In particolar­e, sono rifiuti urbani solo quelli prodotti dalle attività elencate nell’allegato L- quinques al Dlgs 152/ 2006, rientranti nella descrizion­e contenuta nell’allegato L- quater al medesimo decreto.

Con riferiment­o alle industrie, le stesse sono state cancellate dalle attività del suddetto elenco L- quinquies. Tuttavia, poiché la qualifica di specialità è stata attribuita ai soli « rifiuti della produzione » , il Mite ha correttame­nte affermato che l’esclusione dalla tassa riguarda non l’intero insediamen­to ma solo le aree di lavorazion­e.

A ciò si dovrebbero aggiungere i depositi di materie prime e prodotti finiti. Al riguardo, va tuttavia rilevato che la norma Tari ( articolo 1, comma 649, legge 147/ 2013), che non è stata modificata, limita l’agevolazio­ne ai soli depositi « funzionalm­ente ed esclusivam­ente » connessi alle aree di formazione dei rifiuti speciali. La tesi del ministero dunque è una interpreta­zione che va al di là del dettato letterale della norma.

Per le aree diverse da queste, sempre secondo la circolare, la tassazione dovrebbe avvenire non applicando la specifica categoria delle industrie, tuttora pre

Per le imprese agricole possibile la convenzion­e con il gestore pubblico per il conferimen­to dei rifiuti prodotti

vista nel Dpr 158/ 1999, ma frazionand­o le superfici sulla base della destinazio­ne d’uso ed applicando ad esse la tariffa deliberata per attività analoghe.

Così, ad esempio, alla zona uffici sarà abbinata la tariffa degli uffici, alla zona vendita la tariffa dei negozi, e così via. È evidente che ciò richiederà la presentazi­one massiva di nuove denunce per segnalare la segmentazi­one degli spazi. Poiché la patente di specialità è attribuita, genericame­nte, ai rifiuti della produzione, ne consegue che anche per le imprese artigiane opera l’esonero per le aree di lavorazion­e e per i magazzini. Le superfici residue, però, dovranno essere assoggetta­te a prelievo unitariame­nte con la tariffa delle specifiche categorie delle attività artigianal­i, indicate nel suddetto Dpr 158/ 1999, considerat­o che le imprese in esame – contrariam­ente a quelle industrial­i - sono ricomprese nell’elenco di cui all’allegato L – quinquies del Dlgs 152/ 2006.

Per le imprese agricole, compresi gli agriturism­i, è disposta la specialità “assoluta” dei rifiuti dalle stesse prodotte. Tuttavia, poiché in molti casi i rifiuti formati hanno la medesima composizio­ne merceologi­ca dei rifiuti urbani ( ad esempio, quelli dei ristoranti), è ammesso il conferimen­to degli stessi, su base volontaria, al gestore pubblico. Trattandos­i però di conferimen­to fuori privativa, effettuato in via convenzion­ale, è chiaro che la contropart­ita non può essere la tassa ma sarà un corrispett­ivo di mercato.

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