Esente il bonus Inarcassa erogato ai pensionati
Non va assoggettato a ritenuta alla fonte come acconto Irpef, e non è imponibile nei confronti dei percettori, il contributo erogato da Inarcassa ai suoi iscritti ( ingegneri e architetti), titolari di pensione ai superstiti o di pensione di invalidità, esclusi dall’indennità prevista dai decreti legge 18/ 2020 ( Cura Italia) e 34/ 2020 ( Rilancio) in favore di alcune categorie di lavoratori, tra cui i liberi professionisti iscritti ai relativi enti di previdenza privatizzati.
Nell’interpello 272/ 2021, l’agenzia delle Entrate ritiene che l’articolo 10- bis del decreto legge 137/ 2020 abbia esteso la non imponibilità a tutti gli aiuti che sono stati erogati in via eccezionale per l’emergenza Covid- 19 a esercenti attività di impresa, arte o professione nonché ai lavoratori autonomi.
A fronte del fatto che, come dichiarato dall’ente previdenziale, « i beneficiari sono contestualmente professionisti iscritti alla Cassa » e che l’iscrizione è obbligatoria per coloro che esercitano la libera professione con carattere di continuità, l’Agenzia conclude che il sussidio è stato erogato a liberi professionisti titolari di reddito di lavoro autonomo e che, di conseguenza, non è imponibile nei confronti dei beneficiari.