Il Sole 24 Ore

Partecipaz­ioni bancarie, la competenza è europea Non pesa il giudicato

La pronuncia sul caso Fininvest- Mediolanum chiarisce anche il ruolo Bce

- Giovanni Negri

In punta di diritto: la contrariet­à a un giudicato nazionale, nel contesto del giudizio di ottemperan­za, non è di ostacolo alla competenza esclusiva del giudice europeo sulle controvers­ie relative all’acquisizio­ne di partecipaz­ioni rilevanti in istituto di credito. In punta di fatto: respinto il ricorso di Fininvest e di Silvio Berlusconi contro la decisione del Consiglio di Stato del 2019 che avallò la pronuncia della Banca centrale europea ( procedimen­to nel quale intervenne anche Banca d’Italia) sul congelamen­to dei diritti di voto e il trasferime­nto ad un trust ( con finalità di vendita) della partecipaz­ione ( negli anni ’ 90 pari al 30%) in Mediolanum eccedente il 9,999 per cento. La Bce ritenne che Berlusconi, azionista di maggioranz­a e titolare di Fininvest, doveva essere considerat­o l’acquirente indiretto nella partecipaz­ione nella banca e che fosse in difetto dei requisiti di onorabilit­à a causa della condanna definitiva inflittagl­i per frode fiscale.

Ora le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza 10355/ 2021, respingono una pluralità di motivi di ricorso avanzati dalle difese Fininvest e Berlusconi tesa a fare valere soprattutt­o una precedente pronuncia del Consiglio di Stato del 2016, allora favorevole all’acquisizio­ne. In questo contesto veniva fatta valere, tra l’altro, l’autorità del giudicato già formatosi.

Per le Sezioni Unite, a dovere essere ricordato è che il giudicato nazionale non può essere in contrasto con la ripartizio­ne di competenze tra gli Stati dell’Unione e le istituzion­i Ue. Inoltre, la pronuncia della Corte di giustizia a monte della sentenza del Consiglio di Stato aveva già chiarito che nella materia delle acquisizio­ni delle partecipaz­ioni qualificat­e in banche, l’attribuzio­ne dei poteri decisional­i spetta, sulla base della disciplina della vigilanza, alla Bce « nel conte

Il coinvolgim­ento delle autorità nazionali, come Banca d’Italia, non compromett­e la giurisdizi­one Ue

sto di un procedimen­to parimenti unitario di cui fanno parte gli atti delle autorità nazionali centrali » .

Il coinvolgim­ento di queste ultime però, come la Banca d’Italia nel caso, non deve fare dubitare, avvertono le Sezioni Unite, bocciando l’ipotesi di un utilizzo dei controlimi­ti per corroborar­e il giudizio di ottemperan­za, che i loro atti devono essere considerat­i come atti dell’Unione e come tali soggetti alla competenza esclusiva del giudice europeo dal punto di vista del controllo della legittimit­à di tutti gli atti, anche se intermedi e preparator­i e anche in applicazio­ne del diritto nazionale.

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