Partecipazioni bancarie, la competenza è europea Non pesa il giudicato
La pronuncia sul caso Fininvest- Mediolanum chiarisce anche il ruolo Bce
In punta di diritto: la contrarietà a un giudicato nazionale, nel contesto del giudizio di ottemperanza, non è di ostacolo alla competenza esclusiva del giudice europeo sulle controversie relative all’acquisizione di partecipazioni rilevanti in istituto di credito. In punta di fatto: respinto il ricorso di Fininvest e di Silvio Berlusconi contro la decisione del Consiglio di Stato del 2019 che avallò la pronuncia della Banca centrale europea ( procedimento nel quale intervenne anche Banca d’Italia) sul congelamento dei diritti di voto e il trasferimento ad un trust ( con finalità di vendita) della partecipazione ( negli anni ’ 90 pari al 30%) in Mediolanum eccedente il 9,999 per cento. La Bce ritenne che Berlusconi, azionista di maggioranza e titolare di Fininvest, doveva essere considerato l’acquirente indiretto nella partecipazione nella banca e che fosse in difetto dei requisiti di onorabilità a causa della condanna definitiva inflittagli per frode fiscale.
Ora le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza 10355/ 2021, respingono una pluralità di motivi di ricorso avanzati dalle difese Fininvest e Berlusconi tesa a fare valere soprattutto una precedente pronuncia del Consiglio di Stato del 2016, allora favorevole all’acquisizione. In questo contesto veniva fatta valere, tra l’altro, l’autorità del giudicato già formatosi.
Per le Sezioni Unite, a dovere essere ricordato è che il giudicato nazionale non può essere in contrasto con la ripartizione di competenze tra gli Stati dell’Unione e le istituzioni Ue. Inoltre, la pronuncia della Corte di giustizia a monte della sentenza del Consiglio di Stato aveva già chiarito che nella materia delle acquisizioni delle partecipazioni qualificate in banche, l’attribuzione dei poteri decisionali spetta, sulla base della disciplina della vigilanza, alla Bce « nel conte
Il coinvolgimento delle autorità nazionali, come Banca d’Italia, non compromette la giurisdizione Ue
sto di un procedimento parimenti unitario di cui fanno parte gli atti delle autorità nazionali centrali » .
Il coinvolgimento di queste ultime però, come la Banca d’Italia nel caso, non deve fare dubitare, avvertono le Sezioni Unite, bocciando l’ipotesi di un utilizzo dei controlimiti per corroborare il giudizio di ottemperanza, che i loro atti devono essere considerati come atti dell’Unione e come tali soggetti alla competenza esclusiva del giudice europeo dal punto di vista del controllo della legittimità di tutti gli atti, anche se intermedi e preparatori e anche in applicazione del diritto nazionale.