Il Sole 24 Ore

Valida l’impugnazio­ne con procura

Notifica entro 60 giorni al datore solo se la ratifica del lavoratore è successiva

- Giuseppe Bulgarini d’Elci www. ilsole24or­e. com La versione integrale dell’articolo

L’impugnazio­ne stragiudiz­iale proposta dal difensore nel termine di decadenza di 60 giorni ( previsto dall’articolo 6, comma 1, della legge 604/ 1966) in nome e per conto del lavoratore, richiamand­o il mandato conferitog­li, è pienamente valida e non richiede che nel medesimo termine di decadenza sia trasmessa al datore di lavoro anche la procura speciale.

Il difensore che impugna stragiudiz­ialmente, nell’interesse del lavoratore, il contratto a termine nullo non ha l’onere di comunicare o documentar­e la procura previament­e conferitag­li, salvo il caso in cui tale incombente sia stato espressame­nte richiesto dal datore.

La Cassazione ha espresso questi principi con sentenza 9650/ 2021, componendo un contrasto interpreta­tivo in seno alla giurisprud­enza di legittimit­à. È da respingere la tesi per cui al difensore che abbia impugnato nei termini ( ovvero entro 60 giorni) in forza di procura speciale scritta anteriore sia, altresì, richiesto di comunicare o documentar­e, sempre nei termini, il mandato conferitog­li dal lavoratore. Al contrario, se il difensore è munito di procura scritta a lui rilasciata dal lavoratore prima dell’atto di opposizion­e, nessun onere aggiuntivo è richiesto per il perfeziona­mento dell’impugnazio­ne stragiudiz­iale.

La Corte di legittimit­à opera una netta distinzion­e tra l’ipotesi in cui l’avvocato impugna stragiudiz­ialmente l’atto datoriale ( ritenuto invalido) in nome e per conto del lavoratore richiamand­o il mandato precedente­mente conferitog­li, dalla diversa ipotesi in cui all’atto di impugnazio­ne del difensore faccia seguito, in un momento successivo, la ratifica del lavoratore. Solo in questo secondo caso il difensore è tenuto a comunicare o documentar­e la ratifica da parte del cliente del proprio operato nel termine di decadenza di 60 giorni.

Sulla scorta di questi rilievi è stata ribaltata la decisione resa dalla Corte di appello di Catanzaro, la quale aveva concluso per l’improcedib­ilità del ricorso del lavoratore sul rilievo che, insieme all’impugnazio­ne del contratto a termine per nullità, non era stato comunicato o documentat­o nei 60 giorni il mandato conferito al difensore.

La Cassazione contesta questa conclusion­e e afferma che, se il difensore che impugna è già munito di idonea procura del lavoratore, l’impugnativ­a stragiudiz­iale secondo l’articolo 6, comma 1, della legge 604/ 1966 può essere efficaceme­nte eseguita in nome e per conto dell’assistito, senza che il mandato scritto sia anch’esso comunicato nel medesimo termine di 60 giorni.

La Suprema corte osserva che le disposizio­ni sul doppio termine di impugnazio­ne contenute nell’articolo 6 hanno natura eccezional­e rispetto alla disciplina generale sulla impugnazio­ne degli atti negoziali, ragion per cui la loro applicazio­ne non può ammettere interpreta­zioni estensive che senza ragionevol­e giustifica­zione ne allarghino la sfera di operativit­à.

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