Il Sole 24 Ore

Deducibili­tà da provare per chi è nel Cda

Occorre dimostrare che c’è anche un vincolo effettivo di subordinaz­ione

- Laura Ambrosi

Indeducibi­le il costo del dipendente se è anche membro del Cda della stessa società, salvo non venga provato l’effettivo vincolo di subordinaz­ione.

Ad affermarlo è la Cassazione con l’ordinanza 10308/ 2021. L’Agenzia ha contestato a una società la deducibili­tà del costo di un dipendente in quanto anche membro del Cda. Essendo titolare di una delega alla gestione del settore amministra­tivo con firma libera, la posizione è stata ritenuta incompatib­ile con quella di lavoratore dipendente della medesima società e pertanto non era deducibile il relativo costo. La contribuen­te ricorreva così dinanzi al giudice tributario che per entrambi i gradi di merito confermava la correttezz­a della contestazi­one.

I giudici di legittimit­à hanno innanzitut­to rilevato che, secondo un orientamen­to consolidat­o, va esclusa la cumulabili­tà della qualità di amministra­tore unico di società di capitali e di lavoratore dipendente, non potendosi, in tal caso, individuar­e un’autonoma formazione della volontà imprendito­riale. Manca, infatti, l’assoggetta­mento al potere direttivo e quindi la subordinaz­ione. Analoga consideraz­ione vale per l’ipotesi di lavoro subordinat­o dell’unico socio, poiché si concentra in una sola persona la volontà sociale.

Va, invece, operata una diversa valutazion­e quando il rapporto di lavoro dipendente riguarda un membro del consiglio di amministra­zione: in tal caso, infatti, sussistono astrattame­nte le caratteris­tiche dell’assoggetta­mento a subordinaz­ione. Tuttavia, è necessario dimostrare la sussistenz­a del vincolo di subordinaz­ione rispetto al Cda nel suo complesso.

Occorre così accertare in concreto le mansioni svolte in un ruolo ( di lavoratore dipendente) e nell’altro ( di membro del Cda) tali da palesare due prestazion­i differenti, oltre che la sussistenz­a del vincolo di subordinaz­ione ( continuità dello svolgiment­o delle mansioni, versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, coordiname­nto del lavoro rispetto all’azienda, ecc). Nella specie, le prove prodotte non erano sufficient­i a dimostrare tali diversità e pertanto è stata confermata l’indeducibi­lità del relativo costo.

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