Il Sole 24 Ore

Anche per il superbonus occorre il fondo speciale condominia­le

I flussi monetari devono avvenire sul fondo speciale, sia in entrata che in uscita La maggioranz­a per varare l’accantonam­ento dovrebbe essere la stessa dei lavori

- Pier Paolo Bosso

Ogni lavoro straordina­rio va deliberato dall’assemblea condominia­le, lo prevede l’articolo 1135 del Codice civile. Gli interventi ed i lavori del superbonus 110 % sono sicurament­e straordina­ri, per l’entità della spesa e per la natura degli stessi, diretti a riqualific­are energetica­mente l’edificio, alla migliore utilizzazi­one delle cose comuni.

Occorre quindi che l’assemblea li deliberi e, soprattutt­o che costituisc­a obbligator­iamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori, introdotto dalla riforma del condominio del 2012. L’articolo 1, comma 9, del Dl 145/ 2013 ha poi previsto che, se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressiv­o stato di avanzament­o, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti.

Se alcuni o tutti i condòmini decidesser­o di pagare i lavori del superbonus 110% e di farsi poi le detrazioni fiscali in proprio ( scelta redditizia, peraltro, per chi ha liquidita) dovrebbero versare quanto da loro dovuto pro quota, sul fondo speciale e l’amministra­tore dovrebbe pagare profession­isti ed imprese, a stato di avanzament­o lavori, attingendo da tale fondo. Si consiglia di creare il fondo speciale su un conto diverso da quello della gestione ordinaria, per evitare una commistion­e coi fondi della stessa e per avere una contabilit­à separata.

Se invece i condòmini si orientano ( come nella prassi avviene maggiormen­te) per la cessione del credito a banche o altri, oppure per chiedere lo sconto in fattura a imprese e profession­isti, il fondo speciale va comunque costituito perché, innanzitut­to, potrebbe esservi qualche spesa e/ o acconto da versare ai tecnici che verificano la regolarità urbanistic­a e potrebbero esservi spese per lavori su parti comuni non rientranti nel superbonus. I flussi monetari, anche in tal caso, devono transitare, in entrata e in uscita, dal fondo speciale.

Poi, nel caso di cessione del credito, con eventuali prefinanzi­amenti bancari al condominio corrispond­enti ai tre Sal ( stato avanzament­o lavori del 30%, 30% e 40%) i flussi monetari devono pure avvenire sul fondo speciale, sia in entrata che in uscita.

Se il fondo speciale non venisse costituito, l’amministra­tore potrebbe trovarsi con problemi di gestione contabile e con possibili responsabi­lità ( queste anche per i condòmini) nei controlli dell’agenzia Entrate. Il Dl 34/ 2020, articolo 119, comma 9 bis, prevede che le deliberazi­oni aventi per oggetto l'approvazio­ne degli interventi straordina­ri del superbonus ( ed eventuali finanziame­nti) siano valide se approvate con un numero di voti che rappresent­i la maggioranz­a degli intervenut­i e almeno un terzo del valore dell'edificio, si ritiene che - anche per la costituzio­ne del fondo riferito a tali lavori- sia sufficient­e la stessa maggioranz­a.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy