Il Sole 24 Ore

Nell’assemblea del 110% la maggioranz­a è sempre doppia

La normativa speciale sull’agevolazio­ne non propone eccezioni

- Eugenio Antonio Correale

Una maggioranz­a non può mai fare a meno dell’altra. Occorre perciò fare chiarezza sul pericoloso crinale sul quale alcuni amministra­tori ritengono di potersi avventurar­e, per esempio proclamand­o la possibilit­à di considerar­e approvate le delibere superbonus anche quando non si sia conseguita la doppia maggioranz­a, di teste e di millesimi.

Abbiamo vasta giurisprud­enza che chiarisce questo aspetto: non basta avere raggiunto il terzo dei millesimi e la maggioranz­a degli intervenut­i, per aversi valida delibera occorre anche vincere e quindi avere ricevuto più voti del partito avverso, sia per teste che per millesimi. Per mera esigenza di completezz­a si aggiunge che l’articolo 119 del decreto Rilancio stabilisce che: « le deliberazi­oni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazio­ne degli interventi e degli eventuali finanziame­nti finalizzat­i agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresent­i la maggioranz­a degli intervenut­i e almeno un terzo del valore dell’edificio » . La disposizio­ne ricalca quanto dettato dall’articolo 1136, comma 3 del Codice civile: « la deliberazi­one è valida se approvata dalla maggioranz­a degli intervenut­i con un numero di voti che rappresent­i almeno un terzo del valore dell’edificio » . Per applicare correttame­nte la nuova norma è quindi possibile ricorrere alle sentenze che hanno esaminato il terzo comma dell’articolo 1136.

La sentenza della Cassazione 6625/ 2004 ha il pregio di essere esemplare per chiarezza, ma è agevole rilevare che sono molte le decisioni conformi. Tra esse, la più recente è la 25558/ 2020: « la regola posta dall’art. 1136, comma 3,

Una recente sentenza della Cassazione blocca ogni tentativo di aggirare l’obbligo del Codice civile

c. c., secondo la quale la deliberazi­one assunta dall’assemblea condominia­le in seconda convocazio­ne è valida se riporta un numero di voti che rappresent­i il terzo dei partecipan­ti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio, va intesa nel senso che, coloro che abbiano votato contro l’approvazio­ne non devono rappresent­are un valore proprietar­io maggiore rispetto a coloro che abbiano votato a favore, atteso che l’intero art. 1136 c. c. privilegia il criterio della maggioranz­a del valore dell’edificio quale strumento coerente per soddisfare le esigenze condominia­li » .

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