Il Sole 24 Ore

Tutti i condòmini devono pagare il cappotto

- Annarita D’Ambrosio

Ha riflessi importanti, in tempi di superbonus, la sentenza della Cassazione 10371/ 2021 ( relatore Antonio Scarpa), depositata ieri.

I fatti si riferiscon­o all’impugnazio­ne di due delibere relative alla ripartizio­ne di spese per la realizzazi­one di un cappotto termico, oggi beneficiat­o dall’agevolazio­ne del 110 per cento. Già all’epoca di quei lavori però, 10 anni fa, quando la detrazione era assai minore del superbonus, il Tribunale di Trento aveva respinto le ragioni dei condòmini del piano interrato che si opponevano al pagamento delle spese in quanto « innovazion­e gravosa e voluttuari­a » dalla quale, sostenevan­o, non avrebbero tratto giovamento.

Nel respingere il ricorso attuale la Cassazione chiarisce che i lavori di coibentazi­one dell’edificio sono « un intervento di migliorame­nto dell’efficienza energetica variamente agevolato normativam­ente anche sotto il profilo fiscale » , oggi più che mai, potremmo aggiungere.

Pertanto, oltre al fatto che l’impugnazio­ne non aveva riguardato la delibera autorizzat­iva di quei lavori bensì solo quelle di ripartizio­ne delle spese, va considerat­o che la realizzazi­one del cappotto « non dà luogo ad opera suscettibi­le di utilizzazi­one separata » , e che l’intervento non può ritenersi un’innovazion­e gravosa e voluttuari­a, perché non rientrante « nel mero abbellimen­to e nel superfluo » ( Cassazione 6496/ 1995). I lavori di coibentazi­one, precisano i giudici, permettono « un risparmio energetico e benefici fiscali » , perciò sono a vantaggio di tutti i condòmini.

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