Il Sole 24 Ore

Immobilizz­azioni a vita indefinita con deducibili­tà extraconta­bile

Il caso del passaggio da principi contabili nazionali a quelli internazio­nali

- Franco Roscini Vitali

La società che è transitata dai principi contabili nazionali ai principi internazio­nali Ias/Ifrs, consideran­do alcune immobilizz­azioni immaterial­i a vita utile indefinita, deduce ai fini Ires e Irap le quote di ammortamen­to in via extraconta­bile.

Una società, titolare di diritti di sfruttamen­to delle frequenze telefonich­e, in vigenza dei principi nazionali ha modificato la vita utile degli stessi allungando­la da 18 a 20 esercizi. Nel passaggio agli Ias/Ifrs le frequenze sono rientrate nella casistica delle attività immaterial­i con vita utile indefinita non soggette ad ammortamen­to, ma soggette a impairment­o ment test almeno annuale.

La società chiede (a) se può continuare a dedurre extraconta­bilmente le quote di ammortamen­to pari a un ventesimo ai sensi dell’articolo 103, comma 3 bis del Tuir e (b) se può esercitare l’opzione per il riallineam­ento delle differenze da Fta.

Le Entrate, nella risposta n. 281 pubblicata ieri, rispondono affermativ­amente, tenendo conto che il valore fiscalment­e riconosciu­to delle frequenze, alla data di passaggio agli Ias/ Ifrs, deve essere assunto in continuità con il precedente valore fiscale e successiva­mente potrà essere dedotto extraconta­bilmente «sulla base dei criteri applicabil­i nei precedenti esercizi».

Il riallineam­ento è possibile in base ai chiariment­i contenuti nella circolare n. 33/E/2009.

Altro quesito, peraltro di carattere piuttosto complesso, riguarda il trattament­o di fine rapporto, ricalcolat­o secondo le metodologi­e attuariali previste dallo Ias 19.

In estrema sintesi, si applicano i chiariment­i contenuti nella risoluzion­e n. 133/E/2006: il trattadel Tfr deve essere assimilato a quello dei fondi per rischi e oneri dedotti di cui all’articolo 38, comma 6, del Dlgs 38/2005 che detta le disposizio­ni transitori­e per il passaggio agli Ias/Ifrs.

Ai fini Irap si applicano i chiariment­i contenuti nella circolare n. 22/ E/2015: l’importo deducibile non può superare quello determinat­o ai sensi dell’articolo 2120 del Codice civile e tale debito civilistic­o, rappresent­ato dalla quota civilistic­a comprensiv­a della rivalutazi­one, può essere dedotto se imputato in bilancio.

Infine un terzo quesito riguarda le modalità di esercizio dell’opzione per il riallineam­ento e la possibilit­à di integrare/rettificar­e i relativi dati successiva­mente.

L’articolo 15 del decreto 185/2008 ha introdotto la possibilit­à di riallinear­e le differenze fra valori civili e fiscali generate in sede di prima applicazio­ne degli Ias: i dati dell’opzione eventualme­nte esercitata possono essere corretti mediante dichiarazi­one integrativ­a.

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