Il Sole 24 Ore

Ammortamen­ti sospesi nelle liste di controllo

Integrate le indicazion­i di Assirevi in base agli aggiorname­nti dell’Oic

- —F.R.V.

Completate le liste di controllo Assirevi relative ai bilanci d'esercizio delle imprese che li redigono in base alle norme del Codice civile e ai principi contabili nazionali.

Nelle liste pubblicate nel mese di febbraio (si veda il Sole 24 del 4 febbraio) l’Associazio­ne italiana delle società di revisione legale si era riservata la possibilit­à di valutare la predisposi­zione di un addendum alle liste una volta pubblicata dall’Oic la versione definitiva dei documenti interpreta­tivi 7 e 8, a cui si è aggiunto il 9. Le liste, come sempre, sono strutturat­e con le specifiche domande corredate dalle norme del codice civile e dei principi contabili nazionali. Assirevi rammenta che l’applicazio­ne dei tre documenti interpreta­tivi è volontaria.

Con riferiment­o all’interpreta­tivo 7, relativo alla rivalutazi­one dei beni d’impresa e delle partecipaz­ioni, le liste ricordano, per esempio, che possono essere rivalutati i beni immaterial­i i cui costi sono stati imputati nel conto economico, anche se avevano i requisiti per essere capitalizz­ati: sono citati i marchi che, ovviamente, devono essere ancora tutelati giuridicam­ente. Inoltre gli ammortamen­ti, nel bilancio in cui è effettuata la rivalutazi­one, sono calcolati sui valori non rivalutati, in quanto la rivalutazi­one è operazione successiva e pertanto l’ammortamen­to dei maggiori valori è effettuato a partire dall’esercizio successivo.

Per l’interpreta­tivo 8, relativo alla continuità aziendale, l’utilizzo della deroga non è possibile se nel precedente bilancio approvato la società ha dichiarato di trovarsi nelle condizioni descritte nei paragrafi 23 e 24 del principio contabile Oic 11.

Con riferiment­o alla sospension­e degli ammortamen­ti, oggetto dell’interpreta­tivo 9, le liste rammentano che la deroga riguarda esclusivam­ente l’articolo 2426, numero 2, del Codice civile, relativo all’ammortamen­to annuo delle immobilizz­azioni la cui utilizzazi­one è limitata nel tempo. Pertanto restano ferme tutte le altre disposizio­ni riguardant­i il trattament­o contabile delle immobilizz­azioni. La norma si può applicare anche al bilancio consolidat­o redatto dalla capogruppo che, in tal caso, recepisce gli effetti della deroga con riferiment­o alle sole società consolidat­e che se ne avvalgono nella redazione del proprio bilancio di esercizio, consentend­o, per gli ammortamen­ti, l’utilizzo di criteri di valutazion­e di gruppo non omogenei.

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