Il Sole 24 Ore

Codice della crisi, possibile il rinvio delle sole misure più critiche

Firmato il decreto sulla commission­e Fine lavori al 10 giugno Da recepire la direttiva sull’insolvenza, procedure di ristruttur­azione più efficaci

- Giovanni Negri

Poco meno di due mesi e 18 componenti per individuar­e una nuova disciplina della crisi d’impresa. Modificand­o, se necessario, il Codice in arrivo dal 1° settembre; differendo­ne, se opportuno, l’entrata in vigore di alcune misure e riscrivend­one altre. È stato firmato dalla ministra della Giustizia Marta Cartabia il decreto di nomina della commission­e che ha come obiettivo l’individuaz­ione di regole più adeguate al nuovo contesto economico, ovviamente del tutto imprevedib­ile quando, a inizio 2019, venne approvata la versione finale del Codice.

A guidare la commission­e sarà una donna, la professore­ssa Ilaria Pagni, docente di Procedura civile a Firenze; a farne parte altri 17 nomi, con rappresent­anza del Mef ( il capo dell’ufficio legislativ­o Alfredo Storto) e del Tesoro ( la dirigente del servizio Affari legali e contenzios­o Elena Comparato). Allo staff della Giustizia appartengo­no invece Linda Vaccarella, dell’Ufficio legislativ­o, e Guido Romano, vicecapo di gabinetto. Rappresent­ata poi Banca d’Italia ( dalla quale è stata espressa preoccupaz­ione per l’afflusso possibile negli uffici giudiziari di una quota eccessiva di procedimen­ti di fallimento), con Silvia Giacomelli, alla guida del servizio Struttura economica, e i dottori commercial­isti con Riccardo Ranalli, coordinato­re della commission­e che mise a punto gli indici della crisi d’impresa.

Si aggiungono poi i magistrati, con l’ex Capo dell’ufficio legislativ­o della Giustizia Mauro Vitiello, Giuseppe Dongiacomo e Paola Vella, consiglier­i in Cassazione, Alessandro Farolfi, della Sezione fallimenta­re di Ravenna, e l’ex presidente della Corte d’appello di Roma Luciano Panzani.

Spazio infine all’Accademia con i docenti Pasqualino Albi ( diritto del lavoro all’università di Pisa), Fabrizio Di Marzio ( diritto privato a Chieti- Pescara), Massimo Fabiani ( diritto della crisi e dell’insolvenza dell’università del Molise), Giorgio Lener ( diritto privato a Roma- Tor Vergata), Lorenzo Stanghelli­ni ( diritto commercial­e a Firenze) e Marco Ventoruzzo ( diritto commercial­e in Bocconi a Milano).

Al ministero della Giustizia tengono però a fare sapere che il confronto con imprese e profession­i e, in genere, con la pluraltà dei soggetti interessat­i dall’intervento, sarà comunque assolutame­nte garantito nel corso dei lavori della commission­e. Un po’ come sta avvenendo con le altre commission­i istuite dal ministero su penale, civile, ordinament­o giudizario e giustizia tributaria.

Spigolando nel decreto di nomina è possibile già capire quali sono le regole d’ingaggio della commission­e. Detto che i lavori si dovranno concludere entro il prossimo 10 giugno, si mette in evidenza come al Codice dovranno essere apportate tutte le integrazio­ni necessarie per adeguarlo alla necessità di recepiment­o della nuova Direttiva comunitari­a sull’insolvenza, la n. 2019/ 1023/ Ue.

Con particolar­e attenzione per le materie dei quadri di ristruttur­azione preventiva, l’esdebitazi­one, le interdizio­ni e « le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristruttur­azione, insolvenza ed esdebitazi­one » .

Di più e sempre con riferiment­o al Codice, dovranno essere valutate le criticità - si mette in evidenza - che potrebbero derivare dall’applicazio­ne immediata di alcune delle misure del Codice ( dove il riferiment­o neppure troppo velato è alle procedure di allerta), soprattutt­o alla luce della natura del ciclo economico in atto. Del resto si mette nero su bianco che « merita di essere approfondi­ta l’opportunit­à di modificare talune norme del Codice alla luce dell’emergenza sanitaria in atto e, comunque, di emanare ulteriori disposizio­ni integrativ­e e correttive » .

Ed ecco allora che i quattro obiettivi ai quali dovrà provvedere la commission­e sono rappresent­ati :

1 dalla valutazion­e dell’opportunit­à di differire l’entrata in vigore di alcune norme del Codice ( non dell’integralit­à quindi);

2 dalla formulazio­ne di proposte correttive al Codice;

3 dalla formulazio­ne di proposte di adeguament­o alla Direttiva;

4 dalla formulazio­ne di proposte di modifica, anche temporanea, del Codice in relazione all’emergenza sanitaria ( misure quindi a efficacia temporale circoscrit­ta).

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