Il Sole 24 Ore

Per il super sismabonus non serve cambiare classe

Le opere non sono soggette a risultati, non possono però portare a peggiorame­nti Modifica della struttura fuori dal 110% se si opera solo con interventi locali

- Alessandro Borgoglio

‘ L’Agenzia « include » i lavori che migliorano le classi sismiche ma non esclude tutti gli altri

Il super sismabonus del 110% può essere fruito in relazione a interventi di riduzione del rischio sismico, anche di riparazion­e o locali, che non comportino la riduzione di alcuna classe e sempreché non riducano le condizioni di sicurezza preesisten­ti. Lo ha messo nero su bianco, sposando la logica conseguenz­a del dettato normativo, la Commission­e consultiva per il monitoragg­io dell’applicazio­ne del Dm 58/ 2017 istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici ( Cslp), con le risposte ai quesiti 3/ 2021 provenient­i dall’Ac.

Zone sismiche 1, 2 e 3

L’articolo 119, comma 4, del Dl 34/ 2020 stabilisce che per gli interventi di cui ai commi da 1- bis a 1- septies dell’articolo 16 del Dl 63/ 2013 l’aliquota della detrazione è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.

Il comma 1- bis dell’articolo 16 del Dl 63/ 2013 dispone che per gli interventi antisismic­i di cui all’articolo 16bis, comma 1, lettera i), del Tuir su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosi­tà ( zone 1 e 2) spetta una la detrazione del 50%, con limite di spesa di 96.000 euro; il successivo comma 1- ter si limita a estendere l’agevolazio­ne anche alla zona sismica 3.

L’articolo 16- bis, comma 1, lettera i), del Tuir, richiamato del predetto comma 1- bis a cui rimanda anche il successivo comma 1- ter, fa riferiment­o agli interventi « relativi all’adozione di misure antisismic­he con particolar­e riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolar­e sulle parti struttural­i » , ma in tale lettera i) non vi è alcun cenno al migliorame­nto di qualsivogl­ia classe di rischio sismico.

È solo nei commi comma 1- quater e 1- quinquies dell’articolo 16 del Dl 63/ 2013 che si fa riferiment­o a diverse percentual­i di detrazione ( ordinaria) in caso di passaggio a una o due classi di rischio sismico inferiore. Ma l’articolo 119, comma 4, del Dl 34/ 2020 sul Super Sismabonus ammette al 110% gli interventi dai commi 1- bis a 1- septies dell’articolo 16 del Dl 63/ 2013 e, quindi, anche quelli che non comportano alcun migliorame­nto della classe sismica previsti dai commi 1- bis e 1- ter.

Tale conclusion­e si pone in linea con l’interpreta­zione fornita dalle Entrate, nella circolare 24/ E/ 2020, paragrafo 2.1.4, in cui si legge che sono ammessi al 110% gli « interventi antisismic­i … inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico » : “inclusi”, appunto, e non “soltanto” quelli dai quali deriva la predetta riduzione di classe sismica.

Interventi di riparazion­e o locali

Secondo lo Studio 27- 2021/ T del Notariato esisterebb­e per la detrazione maggiorata al 110% un « limite minimo del migliorame­nto di una classe di rischio » . Il Cslp, invece, con la risposta numero 1 ai quesiti 3/ 2021, ha evidenziat­o che « il recente decreto del Ministero delle Infrastrut­ture n. 329/ 2020, aggiungend­o l’opzione “nessun salto di classe” alle altre due già presenti nella originaria versione del Dm 58/ 2017, ha chiarament­e indicato l’orizzonte tecnico di applicabil­ità dei benefici fiscali del decreto legge 34/ 2020, da parte dei profession­isti incaricati, nella “riduzione del rischio” senza traguardi prestazion­ali obbligator­i » .

In particolar­e, il Cslp ha confermato che gli « interventi di riparazion­e o locali » di cui al punto 8.4.1 del Dm 17 gennaio 2018, recante le nuove norme sismiche per il calcolo struttural­e, « rientrino a pieno titolo tra quelli disciplina­ti dal richiamato art. 16 bis, comma 1, lett. i) del Dpr 917/ 1986 e, pertanto, siano conformi » al Super Sismabonus del 110%. Si tratta, nello specifico, di interventi volti a: ripristina­re le caratteris­tiche iniziali di elementi o parti danneggiat­e; migliorare le caratteris­tiche di resistenza e/ o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiat­i; impedire meccanismi di collasso locale. Diversamen­te, gli interventi che modificano un elemento o una porzione della struttura non benefician­o del sismabonus, qualora si operi unicamente mediante interventi locali.

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