Il Sole 24 Ore

Regime forfettari­o, il Dl Rilancio non basta a tornare indietro

La nuova cessione crediti non può giustifica­re un’uscita anticipata

- Saverio Fossati Giuseppe Latour

L’attivazion­e del nuovo meccanismo di cessione dei crediti, con il decreto Rilancio del 2020, non è un motivo sufficient­e a giustifica­re l’uscita anticipata dal regime semplifica­to, a favore del forfettari­o.

L’interessan­te spiegazion­e arriva con la risposta a interpello 917- 93 della Dre Puglia, finora inedita. Si chiude così la porta a un contribuen­te che, subito prima dell’attivazion­e delle nuove regole collateral­i al superbonus, avproprio con l’obiettivo di sfruttare in pieno le detrazioni legate alle ristruttur­azioni.

A fare la domanda all’agenzia delle Entrate, infatti, è un avvocato che nel 2019 aveva aderito al regime forfettari­o, applicando l’imposta sostitutiv­a del 15 per cento. Nello stesso periodo aveva acquistato un immobile che nel 2020 aveva iniziato a ristruttur­are: per godere delle detrazioni, che avrebbe perso con l’imposta sostitutiv­a, nel 2020 era passato al regime semplifica­to, esercitand­o l’opzione con la dichiarazi­one Iva di quell’anno.

Poche settimane dopo arriva, però, il Dl Rilancio a rovinare i piani e, oltre ad attivare il superbonus, introduce con l’articolo 121 il meccanismo di cessione del credito che, tra le altre cose, consente anche ai soggetti che godono di imposte sostitutiv­e di utilizzare, per un’altra strada, la detrazione. Inoltre, paradossal­mente, la cessione del credito non riguarda solo il nuovo superbonus del 110% ma anche le agevolazio­ni già esistenti del 50%, 65%, eccetera.

Il problema, però, è che l’adesione al regime semplifica­to comporta un vincolo triennale. Dal momento che il motivo del suo passaggio è venuto meno, il contribuen­te ritiene di poter tornare al regime forfettari­o, appellando­si alla clausola del Dpr 442/ 1997, che consente cambi del regime fiscale in conseguenz­a di modifiche normative: le detrazioni maturate nel frattempo saranno cedute a istituti di credito, sotto forma di crediti di imposta.

La Dre Puglia dell’agenzia delle Entrate è, però, di avviso diverso. La clausola in questione, infatti, consente di ripensare all’adesione solo in caso di modifiche ai sistemi di tassazione di riferiment­o. Il nuovo meccanismo di cessione dei crediti, però, non ha impatto sul regime semplifica­to o su quello forfettari­o. E neppure introduce « una nuova modalità di determinaz­ione del reddito delle persone fisiche che svolgono lavoro autonomo » . Insomma, siamo in un altro campo da gioco. Il profession­ista, quindi, dovrà « permanere nel regime fiscale semplifica­to fino alla conclusion­e del triennio » .

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