Il Sole 24 Ore

I versamenti sospesi per il Covid rinviano il relativo credito Iva

Ripubblich­iamo un recente articolo a firma di Gian Paolo Tosoni apparso sul Sole 24 Ore del 7 aprile.

- di Alessandra Caputo e Gian Paolo Tosoni

Iversament­i sospesi per effetto delle disposizio­ni Covid- 19 ostacolano la fruizione del credito Iva che emerge dalla dichiarazi­one dell’anno 2020. Per “sbloccarlo” sarà necessario recuperare i versamenti e attendere la presentazi­one della dichiarazi­one Iva dell’anno 2021 ( cioè aprile 2022).

Questa interpreta­zione, intuibile già dalla lettura delle istruzioni al modello di dichiarazi­one, trova conferma anche in un chiariment­o reso dal ministero dell’Economia a seguito di una interrogaz­ione parlamenta­re ( n. 5- 05564 – Gusmeroli) con cui viene confermato che nel quadro dichiarati­vo VL del modello Iva devono essere indicati esclusivam­ente i versamenti effettivam­ente eseguiti e non anche quelli sospesi, ciò al fine di evitare di erogare rimborsi a fronte di crediti “maturati” sulla base di versamenti non ancora effettuati ( si veda « Il Sole 24 Ore » del 25 marzo).

Nel quadro VL del modello Iva 2021 è stata infatti prevista l’introduzio­ne del rigo VL41 relativo al « credito potenziale » ; in particolar­e, nel campo 2 di questo rigo, va indicata la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l’Iva periodica dovuta fosse stata interament­e versata entro la data di presentazi­one della dichiarazi­one annuale e il credito effettivam­ente liquidato nel rigo VL33. Nel rigo VL33 va indicato l’importo che si ottiene consideran­do tra gli importi a credito la somma dei campi 3, 4 e 5 del rigo VL30 ( Iva periodica versata) in luogo del campo 1 del medesimo rigo ( Iva periodica dovuta).

Quindi, in sostanza, nel calcolo del credito Iva occorre tenere conto esclusivam­ente dei versamenti effettuati; il credito Iva che emerge dalla dichiarazi­one, in altre parole, è il credito Iva effettivam­ente spettante ridotto però dell’ammontare dell’Iva non versata.

Lo scorso anno, a seguito dell’emergenza epidemiolo­gica, sono stati emanati alcuni provvedime­nti che hanno consentito alle imprese di sospendere il versamento dell’Iva per alcune mensilità. Per tenere conto di questa circostanz­a, è stata prevista l’introduzio­ne, nel quadro VA del modello Iva 2021, del rigo VA16 nel quale indicare l’ammontare dei versamenti Iva sospesi nell’anno avvalendos­i di uno dei provvedime­nto.

Di questi crediti sospesi, tuttavia, non si tiene conto nel quadro VL, con la conseguenz­a che i versamenti non effettuati legittimam­ente ( per effetto di una norma di legge) sono considerat­i alla stregua di quelli omessi ( che, invece, consistono in una violazione).

Tale meccanismo, a parere di chi scrive, non appare di buon senso. Così facendo, infatti, il beneficio concesso alla imprese di non versare l’Iva per fronteggia­re una situazione di emergenza è, di fatto, vanificato.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy