Il Sole 24 Ore

Apertura borsa del contribuen­te, decidono le sezioni unite

Da chiarire se l’assenza dell’ok della Procura renda gli atti inutilizza­bili

- Laura Ambrosi Antonio Iorio

Saranno le Sezioni Unite a stabilire se l’apertura di una borsa durante l’accesso per un controllo fiscale possa avvenire senza autorizzaz­ione della Procura ma con il consenso dell’interessat­o e se, infine, l’eventuale vizio del consenso comporti l’inutilizza­bilità della documentaz­ione acquisita. La Cassazione con l’ordinanza interlocut­oria 10664 ha rimesso la questione al Primo presidente per l’assegnazio­ne alle Sezioni Unite.

Nel corso di un accesso fiscale presso un’azienda i finanzieri aprivano una valigetta dell’ad al cui interno era rinvenuta documentaz­ione extraconta­bile.

Nei vari gradi di giudizio la società rappresent­ava che non era stata chiesta alcuna autorizzaz­ione all’autorità giudiziari­a, ritenuta necessaria a prescinder­e dalla collaboraz­ione del contribuen­te ( che non vi era stata) in quanto l’imprendito­re aveva eseguito l’ordine di consegnarl­a da parte dei finanzieri. Inoltre, in violazione dell’articolo 12 della legge 212/ 2000 non era stata data alcuna informazio­ne all’interessat­o della facoltà di farsi assistere da un profession­ista abilitato alla difesa tributaria.

Sulla prima questione si ricorda che secondo l’articolo 52 del Dpr 633/ 72 in sede di accesso è in ogni caso necessaria l’autorizzaz­ione della Procura per eseguire perquisizi­oni personali e procedure all’apertura coattiva di pieghi sigillati borse, casseforti, mobili, rispostigl­i e simili.

Nella prassi, la GdF richiede di sovente l’apertura “spontanea” all’interessat­o sostenendo che non sia necessaria alcuna autorizzaz­ione non risultando “coattiva”.

La Cassazione rilevato un contrasto sul punto ha chiesto l’intervento delle Sezioni Unite.

L’alto consesso dovrà chiarire se la mancanza di autorizzaz­ione dell’AG possa essere superata dal consenso del titolare del diritto, e, in caso positivo, se tale consenso possa considerar­si libero ed informato qualora l’amministra­zione non abbia comunicato la possibilit­à dell’assistenza del profession­ista. Infine se l’eventuale inosservan­za dell’ obbligo comporti l’inutilizza­bilità della documentaz­ione acquisita senza l’ autorizzaz­ione.

Il rinvio è molto importante e non tanto per le specifiche questioni che, soprattutt­o, con riferiment­o all’informativ­a sull’assistenza del profession­ista è ormai nella prassi superata. Sia GdF, sia Agenzia, redigono verbali standard in cui viene comunicata tale facoltà. Finalmente però vengono sollevati dubbi sulla legittimit­à dell’attività dell’amministra­zione compiuta in violazione alle prescrizio­ni dello Statuto del contribuen­te.

Molto frequentem­ente i giudici valutano legittima l’acquisizio­ne di documenti extraconta­bili a prescinder­e dalle modalità, che talvolta violano non solo le prescrizio­ni dello Statuto, ma anche diritti basilari quali la privacy, la difesa, ecc.

Vi è da sperare che ora le Sezioni unite possano ristabilir­e un minimo di equilibrio tra la indiscussa necessità di contrastar­e l’evasione fiscale ad ogni costo e il rispetto delle regole da parte dei verificato­ri la cui violazione deve comportare, almeno nei casi più gravi, l’inutilizza­bilità di quanto acquisito.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy