Il Sole 24 Ore

Credito d’imposta sulle somme restituite recuperabi­le tramite 770

Una circolare Assonime approfondi­sce il metodo introdotto dal Dl Rilancio

- Barbara Massara

La restituzio­ne, al netto dell’Irpef, delle somme tassate in anni precedenti è ancora in attesa delle relative istruzioni operative da parte dell’amministra­zione finanziari­a. E questo non manca di generare dubbi operativi da parte dei sostituti d’imposta che dal 2020 si trovano a gestire questa nuova modalità di recupero di competenze degli anni precedenti, prevista dall’articolo 10, comma 2- bis, del testo unico delle imposte sui redditi, introdotto dall’articolo 150 del decreto legge Rilancio ( 34/ 2020). Queste consideraz­ioni, espresse anche in precedenti interventi ( si veda il Sole del 4 dicembre 2020) sono state riprese nonché approfondi­te nella circolare 13/ 2021 di Assonime.

Uno degli aspetti che merita di essere chiarito in via definitiva è se la nuova regola, secondo cui il sostituito restituisc­e le somme tassate in anni precedenti direttamen­te al netto delle ritenute fiscale all’epoca subite, sia un obbligo oppure una possibilit­à per il sostituto. A questo riguardo Assonime cita un chiariment­o fornito in via indiretta dall’agenzia delle Entrate nell’interpello 387/ 2020, in cui l’amministra­zione utilizza il termine « possibilit­à » , come se tale sistema si potesse considerar­e aggiuntivo rispetto a quello della restituzio­ne al lordo, con conseguent­e recupero della tassazione attraverso il meccanismo dell’onere deducibile previsto dall’articolo 10, comma 1, lettera d- bis, del Tuir.

Nella circolare 13/ 2021 si evidenzia anche che la rubrica dello stesso articolo 150 del Dl 34/ 2020, richiamand­o le sole prestazion­i previdenzi­ali e le retribuzio­ni assoggetta­te a ritenuta alla fonte, insinua il dubbio che il sistema della restituzio­ne al netto non possa essere esteso alle altre erogazioni con ritenuta a titolo d’imposta nonché assoggetta­te a imposta sostitutiv­a.

L’ulteriore aspetto che meriterebb­e di essere chiarito riguarda il momento in cui sorge, per il sostituto, il diritto a recuperare la tassazione attraverso il meccanismo del credito d’imposta fissato dall’articolo 10, comma 2- bis, del Tuir nella misura del 30% dell’importo netto restituito.

In assenza di indicazion­e nella norma o in successivi interventi amministra­tivi, dalle istruzioni della certificaz­ione unica 2021 era emerso che tale momento non coincide con quello di effettiva restituzio­ne ( che potrebbe avvenire anche con modalità rateale o addirittur­a non avvenire mai), quanto con quello in cui il credito del sostituto è divenuto certo, in quanto non può più essere eccepita la pretesa alla restituzio­ne. Pertanto,

‘ Opportuno un chiariment­o ufficiale se il nuovo sistema sostituisc­e o affianca quello preesisten­te

come spiega bene Assonime, il dato da riportare nel punto 475 della Cu corrispond­e alla somma da restituire ( più che a quella restituita) sulla base di un accordo tra le parti o di una sentenza definitiva.

Infine, i sostituti sono ancora in attesa del codice tributo da usare per recuperare in F24 attraverso il sistema della compensazi­one il credito spettante. Nelle more, però, come richiamato nella circolare 13/ 2021, le aziende che nel 2020 hanno applicato la nuova regola, nonché maturato il diritto al recupero del relativo credito d’imposta, potranno esporre tale credito nel 770/ 2021 e in particolar­e nel quadro dei crediti ( rigo SX1 col. 5), e quindi recuperarl­o come credito risultante dalla dichiarazi­one.

Per le tutte le motivazion­i sopra esposte, sarebbe davvero auspicabil­e un intervento chiarifica­tore della nuova disposizio­ne, affinchè la stessa, nata con funzione di semplifica­zione e di eliminazio­ne dei contenzios­i, possa davvero essere di semplice e immediato utilizzo per i sostituti d’imposta.

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