Il Sole 24 Ore

Patrimonio valutato da notaio o revisore

Indicati i soggetti titolati, anche interni, a svolgere i diversi adempiment­i

- G. Se.

Il ruolo dei profession­isti negli adempiment­i legati al funzioname­nto del nuovo Registro unico nazionale ( Runts) è un aspetto piuttosto importante su cui la circolare fornisce alcune indicazion­i utili. In particolar­e, il documento ribadisce la necessità per gli Ets di “aggiornare” le informazio­ni di carattere generale ( per esempio sezione del Runts, denominazi­one, codice fiscale, forma giuridica) nonché di provvedere al deposito di alcuni atti ( come bilancio esercizio, deliberazi­oni relative alle operazioni straordina­rie) in via telematica ( articolo 20 del Dm 106/ 2020).

È proprio con riferiment­o a tali adempiment­i che il Cndcec chiarisce quali siano i soggetti titolati. Potranno, infatti, depositare le informazio­ni di base, nonché gli ulteriori documenti, il rappresent­ante legale dell’Ets o quello della rete associativ­a oppure o uno o più amministra­tori abilitati dall’ente. L’organo di controllo, se esistente, potrà invece sostituire quello amministra­tivo nel caso in cui quest’ultimo risulti inadempien­te. Così come potrà essere previsto l’intervento di un notaio, che subentra nell’obbligo di deposito, per la modifica dell’atto costitutiv­o, per la deliberazi­one sulle operazioni straordina­rie o per lo scioglimen­to di enti muniti di personalit­à giuridica. I commercial­isti iscritti nella sezione A dell’Albo, invece, potranno depositare gli atti, ma non aggiornare le informazio­ni, munendosi di apposito mandato da parte del legale rappresent­ante dell’ente.

Alcuni interessan­ti chiariment­i riguardano il riconoscim­ento della personalit­à giuridica al fine di rafforzare la tutela nei confronti dei rappresent­ati legali degli enti. Un obiettivo che, con la riforma assume particolar­e interesse sia per la velocizzaz­ione dell’iter che per il patrimonio minimo richiesto ( 30mila per le Fondazioni e 15mila per le associazio­ni). Spetta al notaio valutare l’adeguatezz­a del patrimonio degli enti neocostitu­iti tenendo conto di alcuni parametri. Più nello specifico, se il patrimonio ha natura monetaria, la sua sussistenz­a dovrà risultare da apposita certificaz­ione bancaria o da deposito effettuato sul conto corrente del notaio. Se si tratta di beni diversi dal denaro, la composizio­ne dovrà risultare da apposita relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti

‘ Vanno aggiornate le informazio­ni di carattere generale e depositati alcuni atti in modalità telematica

nel registro dei revisori.

Nel caso di un ente già esistente e che richieda la personalit­à giuridica al momento dell’iscrizione al Runts, sulla scorta dell’orientamen­to del Consiglio notarile di Milano ( massima 5/ 2021), per la verifica patrimonia­le è richiesta la presentazi­one di una relazione giurata da parte di un revisore legale aggiornata a non più di 120 giorni. Nel caso degli enti già iscritti al Runts che decidano di chiedere successiva­mente la personalit­à giuridica, il documento richiama, invece, la massima numero 3 del Consiglio notarile di Milano, stando alla quale la verifica dovrà essere effettuata dal notaio sulla base di documenti contabili/ patrimonia­li aggiornati.

In attesa dei chiariment­i ufficiali, sul punto occorrerà tenere conto, ai fini della valutazion­e del patrimonio, delle maggiori garanzie assicurate dalla presenza di organi di controllo composti da revisori legali.

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