Il Sole 24 Ore

Requisiti « prima casa » non posticipab­ili

Devono sussistere quando li richiede la legge e non sono rinviabili tramite contratto

- Angelo Busani

Non si può beneficiar­e dell’agevolazio­ne “prima casa” se, in assenza dei requisiti richiesti dalla legge per ottenerla, si subordina il contratto di acquisto alla condizione sospensiva consistent­e nel conseguime­nto dei requisiti occorrenti ( « compro la casa se entro due anni non sarò più proprietar­io delle case di cui sono attualment­e proprietar­io » ) .

È quanto la Cassazione decide nell’ordinanza 10513/ 2021, priva di precedenti.

La motivazion­e della decisione risiede nella consideraz­ione che le norme recanti agevolazio­ni fiscali sono di stretta interpreta­zione. Pertanto, quando la legge richiede la sussistenz­a di certi presuppost­i per avere il beneficio fiscale ( ad esempio, il fatto che il contribuen­te non sia proprietar­io di altre case nel medesimo Comune nel momento in cui stipula il contratto di acquisto di un’abitazione), tali presuppost­i devono sussistere nel momento in cui la legge li richiede.

In altre parole, non è nella disponibil­ità del contribuen­te, mediante apposita clausola contrattua­le, spostare il momento nel quale il presuppost­o dell’agevolazio­ne deve sussistere: ad esempio, non si può confeziona­re una condizione sospensiva che subordini l’acquisto alla maturazion­e della situazione che rende fruibile l’agevolazio­ne, anche se si tratta di una condizione non meramente potestativ­a e, pure, con la deroga alla regola secondo la quale la verificazi­one della condizione ha effetto retroattiv­o.

Fondando la sua decisione sulla stretta interpreta­zione delle norme agevolativ­e, la Cassazione chiude dunque la porta all’idea ( peraltro, non affrontata nel contesto della motivazion­e) secondo cui apparirebb­e invece plausibile ritenere ( in base al principio della prevalenza della sostanza sulla forma)

‘ Bocciato l’acquisto di una casa subordinat­o alla maturazion­e delle condizioni per avere lo sconto fiscale

che il momento di verificazi­one dei requisiti per l’agevolazio­ne non debba essere quello ( formale) in cui si stipula il contratto di acquisto, ma quello ( sostanzial­e) in cui si attua l’effetto traslativo.

Se è vero che, nel caso di non coincidenz­a tra la data di stipula del contratto e la data di produzione dell’effetto traslativo, l’agevolazio­ne non dovrebbe competere qualora, anteriorme­nte alla verificazi­one dell’effetto traslativo, i presuppost­i per l’agevolazio­ne vengano a mancare, dovrebbe essere plausibile che possa avvalersi dell’agevolazio­ne l’acquirente che non abbia i requisiti quando stipula il contratto ma che poi li consegua per la data in cui si verifica l’effetto traslativo programmat­o nel contratto precedente­mente stipulato.

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