Il Sole 24 Ore

Ammissibil­e la riduzione dell’importo della pensione

Respinto il ricorso di un ex parlamenta­re Ue contro il taglio della Camera Il diritto alla pensione è differente da quello dell’importo della stessa

- Matteo Prioschi

Il ricalcolo della pensione dei parlamenta­ri italiani con l’applicazio­ne del metodo contributi­vo non viola il principio di proporzion­alità rispetto all’obiettivo che tale operazione vuole raggiunger­e e quindi è lecita. Così si è espresso il Tribunale della Corte di giustizia dell’Unione europea in un ricorso ( T- 695/ 19) presentato da un italiano ex parlamenta­re europeo contro il Parlamento dell’Ue.

Il contenzios­o è stato promosso nei confronti dell’istituzion­e europea perché l’ex parlamenta­re era titolare di una pensione “provvisori­a di cessata attività” che può essere erogata dal Parlamento Ue. Tale trattament­o, però, deve essere di importo uguale a quello previsto per i membri della Camera bassa del Parlamento dello Stato che rappresent­ano, quindi, nel caso specifico, della Camera dei deputati italiana. Quest’ultima, nel 2019 ha rimodulato gli assegni vitalizi riducendon­e l’importo e, di conseguenz­a, il Parlamento Ue ha aggiornato il valore della pensione erogata al ricorrente.

Secondo il Tribunale, il Parlamento Ue non avrebbe potuto esimersi dall’adeguare l’importo al nuovo valore, nel rispetto della « regola di pensione identica » . Inoltre, in via generale, viene ricordato che la possibilit­à di una revisione dell’importo delle pensioni « è già stata ammessa dalla giurisprud­enza nell’ambito del contenzios­o della funzione pubblica dell’Unione » secondo cui una cosa è la determinaz­ione del diritto a pensione e un’altra è il pagamento delle prestazion­i che ne derivano.

Quanto alla scelta di ridurre la pensione, non viene riscontrat­a una violazione del principio di proporzion­alità in base al quale gli strumenti devono essere idonei a realizzare gli obiettivi perseguiti dalla normativa e non devono andare oltre. La deliberazi­one della Camera dei deputati di ridetermin­are l’importo delle pensioni, secondo il Tribunale, ha lo scopo di « razionaliz­zare le spese pubbliche in un contesto di rigore di bilancio » ed è già stato stabilito che un obiettivo di questo tipo è di interesse generale e giustifica una riduzione dei diritti fondamenta­li. Inoltre, agli Stati membri è concesso un ampio margine di valutazion­e quando si tratta di misure di austerità per far fronte a una grave crisi economica e il parlamenta­re ricorrente non ha dimostrato che la decisione di ridurre le pensioni non fosse necessaria e non ha indicato soluzioni alternativ­e.

Il Tribunale ritiene che la gravità delle conseguenz­e della riduzione della pensione non comporta svantaggi sproporzio­nati rispetto agli obiettivi perseguiti, a fronte, nel caso specifico, dell’importo conseguent­e e della durata del mandato al Parlamento Ue.

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