Entra nel superbonus anche l’Iva indetraibile
Un emendamento conferma quanto avviene nella prassi per i soggetti passivi Iva La novità non riguarda imprese e professionisti esclusi dall’agevolazione
Relativamente alle spese sostenute per gli interventi agevolati con il superbonus del 110% ( super ecobonus, super sismabonus, barriere architettoniche, fotovoltaico, accumulo e colonnine), l’eventuale Iva indetraibile ( dall’Iva stessa), anche parziale, da parte dei soggetti passivi Iva ( ad esempio, gli Iacp, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa e le associazioni e società sportive dilettantistiche, non le imprese e i professionisti, impossibilitati a ricevere fatture agevolate al 110%), « si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio » ( cioè rileva per il calcolo dell’imponibile su cui calcolare la detrazione Irpef o Ires del 110%), « indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente ( ad esempio, il regime della Legge 398/ 1991 per le Asd, la dispensa degli adempimenti per operazioni esenti o il reverse charge interno).
È quanto prevede un emendamento approvato in sede di conversione in legge del decreto So
stegni ( Dl 22 marzo 2021, n. 41).
Conferma della prassi
Questa disposizione, pertanto, conferma, anche per il superbonus del 110%, quanto già applicato nella prassi per le altre detrazioni dedicate ai soggetti Iva ed è in sintonia con la regola seguita per l’Iva addebitata alle persone fisiche private, la quale rimane sempre a loro carico.
Per i soggetti Iva, solitamente l’eventuale Iva esposta in fattura ( ad esempio, per gli acquisti con posa in opera, che sono esclusi dal reverse charge) o l’imposta registrata nel registro Iva delle fatture passive in reverse charge ( ad esempio, per la coibentazione della facciata dell’immobile), può essere generalmente detratta. Le percentuali delle varie detrazioni Irpef o Ires sui lavori edili ( bonus casa del 50%, ecobonus del 50- 65- 70- 75- 80- 85%, sismabonus ecc.) spettano sugli « importi rimasti a carico del contribuente » , quindi, se un’impresa o un professionista detrae l’Iva dell’investimento effettuato, questa imposta non può essere considerata un importo rimasto a carico della stessa. Per i privati, invece, l’Iva è sempre indetraibile, pertanto, non va tolta dal valore del bonifico pagato per il bene agevolato e viene detratta ai fini Irpef anche l’Iva, in base alle percentuali previste dal bonus.
Se i soggetti Iva non possono detrarre l’Iva, questa costituisce un elemento accessorio del costo dell’investimento e va cumulato allo stesso, ai fini del calcolo della detrazione Irpef o Ires.
L’emendamento per il superbonus del 110% elenca anche le varie tipologie di indetraibilità:
1 l’indetraibilità causata dal pro- rata di detraibilità, pari a zero a seguito dell’assenza di operazioni imponibili ( risoluzione 12 settembre 2002, n. 297/ E) ovvero anche diverso da zero ( circolare Assonime 5 aprile 2002, n. 30), in base al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell’anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell’anno medesimo ( articoli 19 e 19bis del Dpr 633/ 1972);
2 l’indetraibilità oggettiva, come, ad esempio, per i lavori edili su un’abitazione immobilizzata, per la quale l’Iva è oggettivamente indetraibile ( articolo 19– bis1, comma 1, lettera i, del Dpr n. 633/ 1972; circolare 17 ottobre 2001, n. 90/ E, sulla Tremonti bis);
3 l’indetraibilità dovuta dalla dispensa degli adempimenti per le operazioni esenti dell’articolo 36bis del Dpr 633/ 1972.
Imprese e professionisti
Naturalmente, la rilevanza ai fini del superbonus dell’eventuale Iva indetraibile non riguarda le imprese o i professionisti, in quanto questi soggetti non sono proprio ammessi al superbonus del 110%, tranne nel caso delle spese condominiali pagate pro quota, relativamente ai lavori sulle parti comuni. A riguardo, dovrebbe essere chiarita la sorte dell’Iva registrata, solitamente in reverse charge interno, dall’impresa o dal professionista, nei casi in cui ricevano le fatture per i lavori sulle parti comuni condominiali dei condomìni minimi, per i quali si è deciso di non richiedere l’attribuzione di un apposito codice fiscale.