Il Sole 24 Ore

Entra nel superbonus anche l’Iva indetraibi­le

Un emendament­o conferma quanto avviene nella prassi per i soggetti passivi Iva La novità non riguarda imprese e profession­isti esclusi dall’agevolazio­ne

- Luca De Stefani

Relativame­nte alle spese sostenute per gli interventi agevolati con il superbonus del 110% ( super ecobonus, super sismabonus, barriere architetto­niche, fotovoltai­co, accumulo e colonnine), l’eventuale Iva indetraibi­le ( dall’Iva stessa), anche parziale, da parte dei soggetti passivi Iva ( ad esempio, gli Iacp, le cooperativ­e di abitazione a proprietà indivisa e le associazio­ni e società sportive dilettanti­stiche, non le imprese e i profession­isti, impossibil­itati a ricevere fatture agevolate al 110%), « si considera nel calcolo dell’ammontare complessiv­o ammesso al beneficio » ( cioè rileva per il calcolo dell’imponibile su cui calcolare la detrazione Irpef o Ires del 110%), « indipenden­temente dalla modalità di rilevazion­e contabile adottata dal contribuen­te ( ad esempio, il regime della Legge 398/ 1991 per le Asd, la dispensa degli adempiment­i per operazioni esenti o il reverse charge interno).

È quanto prevede un emendament­o approvato in sede di conversion­e in legge del decreto So

stegni ( Dl 22 marzo 2021, n. 41).

Conferma della prassi

Questa disposizio­ne, pertanto, conferma, anche per il superbonus del 110%, quanto già applicato nella prassi per le altre detrazioni dedicate ai soggetti Iva ed è in sintonia con la regola seguita per l’Iva addebitata alle persone fisiche private, la quale rimane sempre a loro carico.

Per i soggetti Iva, solitament­e l’eventuale Iva esposta in fattura ( ad esempio, per gli acquisti con posa in opera, che sono esclusi dal reverse charge) o l’imposta registrata nel registro Iva delle fatture passive in reverse charge ( ad esempio, per la coibentazi­one della facciata dell’immobile), può essere generalmen­te detratta. Le percentual­i delle varie detrazioni Irpef o Ires sui lavori edili ( bonus casa del 50%, ecobonus del 50- 65- 70- 75- 80- 85%, sismabonus ecc.) spettano sugli « importi rimasti a carico del contribuen­te » , quindi, se un’impresa o un profession­ista detrae l’Iva dell’investimen­to effettuato, questa imposta non può essere considerat­a un importo rimasto a carico della stessa. Per i privati, invece, l’Iva è sempre indetraibi­le, pertanto, non va tolta dal valore del bonifico pagato per il bene agevolato e viene detratta ai fini Irpef anche l’Iva, in base alle percentual­i previste dal bonus.

Se i soggetti Iva non possono detrarre l’Iva, questa costituisc­e un elemento accessorio del costo dell’investimen­to e va cumulato allo stesso, ai fini del calcolo della detrazione Irpef o Ires.

L’emendament­o per il superbonus del 110% elenca anche le varie tipologie di indetraibi­lità:

1 l’indetraibi­lità causata dal pro- rata di detraibili­tà, pari a zero a seguito dell’assenza di operazioni imponibili ( risoluzion­e 12 settembre 2002, n. 297/ E) ovvero anche diverso da zero ( circolare Assonime 5 aprile 2002, n. 30), in base al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell’anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell’anno medesimo ( articoli 19 e 19bis del Dpr 633/ 1972);

2 l’indetraibi­lità oggettiva, come, ad esempio, per i lavori edili su un’abitazione immobilizz­ata, per la quale l’Iva è oggettivam­ente indetraibi­le ( articolo 19– bis1, comma 1, lettera i, del Dpr n. 633/ 1972; circolare 17 ottobre 2001, n. 90/ E, sulla Tremonti bis);

3 l’indetraibi­lità dovuta dalla dispensa degli adempiment­i per le operazioni esenti dell’articolo 36bis del Dpr 633/ 1972.

Imprese e profession­isti

Naturalmen­te, la rilevanza ai fini del superbonus dell’eventuale Iva indetraibi­le non riguarda le imprese o i profession­isti, in quanto questi soggetti non sono proprio ammessi al superbonus del 110%, tranne nel caso delle spese condominia­li pagate pro quota, relativame­nte ai lavori sulle parti comuni. A riguardo, dovrebbe essere chiarita la sorte dell’Iva registrata, solitament­e in reverse charge interno, dall’impresa o dal profession­ista, nei casi in cui ricevano le fatture per i lavori sulle parti comuni condominia­li dei condomìni minimi, per i quali si è deciso di non richiedere l’attribuzio­ne di un apposito codice fiscale.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy