Il Sole 24 Ore

Accordo sui debiti fiscali anche dopo impugnazio­ne

L’intesa chiusa a Milano Superato l’appello da parte delle Entrate Si rafforza il criterio della convenienz­a rispetto alla liquidazio­ne

- Giovanni Negri

Spazio anche in appello e dopo impugnazio­ne dell’agenzia delle Entrate alla ristruttur­azione del debito fiscale. È stata infatti conclusa un’intesa fra l’agenzia delle Entrate e Waste Italia spa ( assistita per i profili di diritto tributario da Giulio Andreani di PwC). Si tratta di un accordo innovativo, visto che, per la prima volta da quando è stata introdotta nell’ordinament­o nel 2005, la transazion­e fiscale è stata approvata dall’agenzia delle Entrate ( che in questo caso si è espressa a diversi livelli attraverso la direzione provincial­e di Milano I, la direzione regionale della Lombardia e la direzione centrale, con l’assistenza dell’Avvocatura dello Stato) nel contesto di una causa generata dall’impugnazio­ne della stessa Agenzia contro l’omologazio­ne del concordato preventivo precedente­mente disposta dal Tribunale di Milano.

L’istituto della transazion­e fiscale, recentemen­te modificato proprio per renderne più agevole la conclusion­e anche a fronte di inerzie reiterate da parte del Fisco, a condizione che la soluzione cristalliz­zata nella transazion­e sia preferibil­e alla liquidazio­ne, punta a consentire alle imprese in crisi di ridurre il livello di indebitame­nto verso l’Erario, risanando la loro situazione finanziari­a. Si realizza di fatto, nell’ambito di un accordo di ristruttur­azione dei debiti oppure di un concordato preventivo, attraverso la sottoscriz­ione di un accordo con l’agenzia delle Entrate, in caso di ristruttur­azione oppure con il voto favorevole dell’amministra­zione finanziari­a in caso di concordato.

In entrambi i contesti, tuttavia, l’adesione dell’agenzia delle Entrate esclude l’emersione di un contrasto con l’impresa contribuen­te. Nel caso in questione, invece, l’agenzia delle Entrate aveva presentato reclamo contro l’omologazio­ne del concordato preventivo, perché dagli atti della procedura era emersa la possibilit­à che in caso di fallimento i crediti erariali sarebbero potuti essere soddisfatt­i in misura più elevata, e, a seguito di tale reclamo, era stata avviata, davanti alla Corte di appello di Milano una causa, nel corso della quale la società ha proposto all’amministra­zione fiscale un patto para- concordata­rio, elevando la misura di soddisfaci­mento dei crediti erariali al 30 per cento. L’accoglimen­to di questa proposta, dopo la valutazion­e dell’amministra­zione e dell’Avvocatura dello Stato, ha di conseguenz­a condotto alla definizion­e della vicenda.

Emerge così che il criterio principale di valutazion­e delle proposte di transazion­e fiscale è quello della convenienz­a rispetto alle alternativ­e possibili e quindi alla liquidazio­ne; convenienz­a che può essere interpreta­ta come applicazio­ne del principio costituzio­nale di buon andamento ed efficienza della pubblica amministra­zione, questo principio trova applicazio­ne anche al di fuori del rigido contesto di attuazione della transazion­e fiscale.

L’accordo sottoscrit­to ha un ulteriore elemento rilevante perché, con la sua conclusion­e, oltre a essere stati falcidiati del 70% i debiti fiscali derivanti da omessi versamenti, dilazionan­do il pagamento del residuo 30% in otto anni, sono stati direttamen­te definiti anche i debiti sub judice, cioè i debiti discendent­i da atti impositivi impugnati dalla società, il che lo rende innovativo anche in relazione a questa forma di definizion­e del contenzios­o tributario, il cui utilizzo non era fino a oggi del tutto consolidat­o.

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