Il Sole 24 Ore

Il mutuo dissenso cancella la donazione

Il bene torna al donante e l’agevolazio­ne prima casa non decade

- Angelo Busani

L’accordo tra donante e donatario espresso al fine di risolvere un contratto di donazione ( è il cosiddetto “mutuo dissenso”, conosciuto anche come “mutuo consenso risolutivo”) con l’effetto, quindi, che il bene oggetto di donazione torna a essere di titolarità del soggetto donante, non provoca la decadenza dall’agevolazio­ne “prima casa”, di cui la donazione aveva beneficiat­o, se l'accordo risolutivo è stipulato prima del decorso di un quinquenni­o dalla data del contratto di donazione.

È questa la decisione espressa dalla Cassazione nell’ordinanza 11401 del 30 aprile 2021.

Il tema trattato era quello della decadenza dall’agevolazio­ne prima casa per alienazion­e infraquinq­uennale: infatti, chi beneficia dell'agevolazio­ne “prima casa” ( nella donazione, essa vale ad abbattere alla misura fissa le imposte ipotecaria e catastale, altrimenti da calcolarsi rispettiva­mente con le aliquote del 2 e dell’ 1%) non deve alienare, né a titolo oneroso, né a titolo gratuito, il bene oggetto di acquisto agevolato; se si verifica la violazione di questo obbligo ( a meno di non effettuare, entro un anno dall'alienazion­e, il riacquisto di una casa da adibire ad abitazione principale del contribuen­te), si ha la decadenza dall’agevolazio­ne, con il risultato che si rendono dovute l’imposta calcolata in modo ordinario, aumentata degli interessi moratori, e una sanzione pari al 30% della differenza tra l’imposta ordinaria e l’imposta agevolata.

Nel caso affrontato dalla Cassazione, si è discusso dunque se il mutuo dissenso espresso verso la donazione agevolata, in una data compresa entro il quinquenni­o dal giorno nel quale la donazione era stata stipulata, fosse da considerar­e un’alienazion­e effettuata dal donatario e, come tale, un atto tale da comportare la decadenza dall’agevolazio­ne ottenuta in sede di stipula della donazione.

La Cassazione ha risposto in senso negativo: l’accordo risolutori­o « non ha prodotto un effetto traslativo del bene, ma ha posto nel nulla l’atto di donazione con effetti retroattiv­i sicchè esso deve considerar­si tamquam non esset » ( e cioè come se non fosse mai stato stipulato).

In sostanza, non si decade dall’agevolazio­ne per la ragione che il mutuo dissenso non è un’alienazion­e, ma è una radicale cancellazi­one ex tunc dell’atto oggetto di risoluzion­e: il bene donato torna nella sfera giuridica del donante non a seguito di un trasferime­nto effettuato dal donatario, ma come se la donazione non fosse mai stata stipulata.

È, dunque, impedito l’ingresso a ogni ragionamen­to in ordine alla decadenza dall’agevolazio­ne ottenuta in sede di donazione, sempliceme­nte perché il mutuo dissenso, elimina ab origine l’atto di donazione e ripristina la situazione giuridica che vi era anteriorme­nte a esso.

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