Il Sole 24 Ore

Start up e Pmi innovative, sì al mix con il vecchio bonus del 30%

Le risposte del ministero dello Sviluppo economico sul perimetro dell’incentivo Il beneficio non spetta per gli investimen­ti in fase di costituzio­ne

- Roberto Lenzi

L’incentivo del 50% per investire in start- up e Pmi innovative spetta solo sugli aumenti di capitale successivi a quanto immesso in sede di costituzio­ne, le imprese possono decidere di utilizzare l’agevolazio­ne al 50% in “de minimis”, ma possono anche restare sulla vecchia normativa al 30 per cento. Il massimale dei 200mila euro si applica solo all’impresa non all’investitor­e. Questo si evince dalle Faq pubblicate sul sito del ministero dello Sviluppo economico relative agli incentivi per start- up e Pmi innovative.

L’incentivo, che prevede una detrazione Irpef del 50%, è destinato alle persone fisiche che investono nel capitale di rischio di startup innovative o Pmi innovative. L’articolo 5, comma 1 del decreto 28 dicembre 2020, sulle modalità di accesso alla detrazione, prevede che, prima dell’investimen­to, l’impresa beneficiar­ia presenti istanza di accesso al beneficio attraverso la piattaform­a informatic­a dedicata. Ne consegue che la disposizio­ne preclude che l’investimen­to effettuato in sede di costituzio­ne societaria possa ottenere il beneficio.

Il periodo di imposta così individuat­o coincide con quello in cui il conferente ha diritto ad operare la detrazione come soggetto Irpef. In caso di sottoscriz­ione di aumenti di capitale, l’investimen­to si considera effettuato alla data del deposito per l’iscrizione nel registro imprese della delibera di aumento del capitale sociale della start- up o della Pmi innovativa. Se è successiva, conta la data in cui viene depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese l’attestazio­ne da parte degli amministra­tori dell’avvenuto aumento del capitale sociale. Nell’ipotesi di conferimen­to agevolato derivante dalla conversion­e di obbligazio­ni convertibi­li, lo stesso viene considerat­o effettuato alla data di efficacia della conversion­e.

Il plafond de minimis di 200 mila euro riguarda l’impresa beneficiar­ia. Per l’investitor­e si applicano invece i limiti di cui al decreto 28 dicembre 2020.

Per investimen­ti effettuati in startup innovative, l’investimen­to agevolabil­e ammonta a un massimo di 100mila euro per ciascun periodo di imposta. Per investimen­ti effettuati in Pmi innovative, l’investimen­to agevolabil­e ammonta ad un massimo di 300mila euro per ciascun periodo di imposta. Oltre tale limite, sulla parte eccedente l’investitor­e può detrarre il 30% in ciascun periodo d’imposta.

È sempre valido anche il vecchio regime, che prevede una detrazione al 30 per cento. Quindi, gli investitor­i possono decidere di utilizzare quello o quanto previsto dal regime che prevede una detrazione al 50% nei limiti del “de minimis”. Si tratta di una libera scelta dell’impresa, sulla base di caratteris­tiche e condizioni sue e del soggetto investitor­e. La scelta può propendere anche per una formula mista.

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