Il Sole 24 Ore

Per la riforma dello sport nessun obbligo di patrimonio minimo

Si crea un ostacolo per le associazio­ni che vogliono diventare Ets

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Per le associazio­ni sportive dilettanti­stiche ( Asd) salta la previsione del patrimonio minimo per l’acquisto della personalit­à giuridica. Questo quanto previsto dalla Riforma dello sport ( Dlgs 39/ 2021) che consente di poter ottenere il riconoscim­ento mediante l’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettanti­stiche ( che sostituisc­e l’attuale Registro Coni).

Un meccanismo che se per certi versi ricalca la procedura disciplina­ta dall’articolo 22 del Cts per altri se ne discosta. Così come previsto per gli Ets, anche l’articolo 14 del Dlgs 39/ 2021, affida al notaio il compito di verificare il possesso dei requisiti necessari per la configurab­ilità della natura dilettanti­stica dell’ente, dimentican­do però di assegnare allo stesso il controllo sulla sussistenz­a patrimonia­le.

Stando al tenore letterale della norma, infatti, il notaio dovrà verificare i soli requisiti relativi all’adeguatezz­a dei contenuti statutari. In particolar­e, l’indicazion­e della finalità sportiva dilettanti­stica, l’esercizio, in via stabile e principale, dell’organizzaz­ione, gestione di attività sportive dilettanti­stiche ( comprese la formazione, la didattica, la preparazio­ne e l’assistenza all’attività sportiva), l’assenza di fini di lucro nonché l’obbligo di devoluzion­e ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimen­to. Una volta compiuta tale verifica, spetterà al notaio depositare l’istanza di riconoscim­ento della personalit­à giuridica presso il Dipartimen­to per lo sport.

Nessuna previsione in ordine ai requisiti patrimonia­li minimi, con la conseguenz­a che a differenza di quanto avviene per il riconoscim­ento della personalit­à giuridica per gli Ets, il notaio non sarà obbligato al controllo sull’adeguatezz­a patrimonia­le dell’ente. Quindi sarà possibile per l’Asd ottenere la personalit­à giuridica senza disporre di un patrimonio minimo godendo comunque di un’autonomia patrimonia­le perfetta. Un elemento, questo, che desta non poche perplessit­à soprattutt­o se si pensa all’ipotesi in cui l’Asd decida di assumere contestual­mente la qualifica di Ets ( chance prevista dal Dlgs 36/ 2021). In questo caso potremmo trovarci di fronte ad un’associazio­ne sportiva che possiede i requisiti per ottenere il riconoscim­ento della personalit­à giuridica mediante l’iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive ma non nel Runts ( dove è richiesto un patrimonio minimo di 15mila euro). Un aspetto che potrebbe creare problemati­che di accesso a quelle Asd che intendono iscriversi al Terzo settore. Sul punto, è bene evidenziar­e che seppur l’operativit­à della Riforma dello sport sia stata differita per consentire eventuali decreti correttivi, lo scenario prospettat­o potrebbe rimanere invariato. Occorrerà perciò un intervento di raccordo tra le disposizio­ni del Cts e quelle della Riforma dello sport .

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