Il Sole 24 Ore

Rivalutazi­one anche nel bilancio del 2021 ma senza effetti fiscali

Il maxi emendament­o offre una nuova chance ma solo ai fini civilistic­i Rivalutazi­one gratuita per alberghi e terme anche per beni in locazione

- Luca Gaiani

Rivalutazi­one dei beni anche nel bilancio 2021, ma senza riconoscim­ento fiscale dei maggiori valori. Lo prevede il maxi- emendament­o alla legge di conversion­e del decreto Sostegni. Nessuna modifica, invece, per la disciplina applicabil­e a chi si avvale della rivalutazi­one nel bilancio 2020. Per la rivalutazi­one gratuita del settore alberghier­o- termale, confermata la possibilit­à di avvalersi del provvedime­nto anche per i beni concessi in locazione o affitto di azienda nonché per immobili in corso di costruzion­e.

Nuova chanche per rivalutare

Tra gli emendament­i presentati alla legge di conversion­e del Dl 41/ 2021 spiccano due interventi sulla disciplina delle rivalutazi­oni introdotte dal Dl 23/ 2020 ( alberghi e terme) e dall’articolo 110 del Dl 104/ 2020. Con riferiment­o a quest’ultimo provvedime­nto, l’emendament­o stabilisce l’introduzio­ne di un nuovo comma per consentire alle imprese di effettuare la rivalutazi­one anche nel « bilancio dell’esercizio immediatam­ente successivo » a quello indicato nel comma 2 dell’articolo 110. Per le società con esercizio “solare” si tratta del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2021. Per le società che hanno esercizio sfalsato, rileva invece il bilancio dell’esercizio successivo a quello chiuso nel 2021. L’adeguament­o posticipat­o potrà essere utilizzato solo per beni non rivalutati nel bilancio precedente ( cioè, in genere, in quello al 31 dicembre 2020). Anche se l’emendament­o non lo afferma, l’inseriment­o della “proroga” nel corpo dell’articolo 110 comporta anche che dovrà sempre trattarsi di beni rivalutabi­li ai sensi della disposizio­ne originaria e dunque già posseduti e iscritti nelle immobilizz­azioni al 31 dicembre 2019 ( oltre che posseduti nel bilancio 2021 in cui si effettuerà la rivalutazi­one).

Rivalutazi­one solo civilistic­a

La nuova chance per rivalutare soffre però di una notevole limitazion­e, essendo espressame­nte esclusa la possibilit­à di avvalersi del riconoscim­ento fiscale dei maggiori importi iscritti in bilancio pagando la modesta imposta sostitutiv­a del 3%. Conseguent­emente, chi utilizzerà la proroga dovrà contabiliz­zare, a riduzione della riserva di rivalutazi­one, il fondo imposte differite del 27,9% ( Ires e Irap), con un notevole abbattimen­to, oltre che dell’appeal fiscale, del beneficio patrimonia­le generato dal provvedime­nto. Ogni milione di rivalutazi­one, l’adeguament­o solo contabile genera infatti un maggior patrimonio di 721mila euro contro i 970mila della rivalutazi­one fiscale. L’emendament­o esclude inoltre, per chi rivaluterà nel bilancio 2021, la possibilit­à di affrancare la riserva ( comma 3 dell’articolo 110), ma in realtà la disposizio­ne è inutile, perché con la rivalutazi­one solo contabile la riserva non è in sospension­e di imposta.

Un ulteriore intervento chiarisce alcuni aspetti della rivalutazi­one gratuita del settore alberghier­o termale prevista dall’articolo 6- bis del decreto liquidità. Si stabilisce, confermand­o la tesi già espressa dalle Entrate ( risposta n. 200/ 2021), che la rivalutazi­one può riguardare anche immobili concessi in locazione e affitto di azienda ( in quest’ultimo caso solo se gli ammortamen­ti sono stanziati e dedotti dal concedente) a soggetti operanti nei settori citati. Possono essere rivalutati anche immobili in costruzion­e, rinnovo o completame­nto con adeguata destinazio­ne urbanistic­a.

Rivalutazi­one 2020

Gli emendament­i non intervengo­no invece sulle modalità della rivalutazi­one che le imprese stanno effettuand­o nel bilancio 2020 e neppure sul riallineam­ento fiscale dei maggiori valori iscritti con riguardo a beni materiali, immaterial­i ed avviamento. Disposizio­ni su cui, nelle settimane scorse, si erano invece avanzate ipotesi di modifica. Moltissime imprese hanno in questi giorni approvato i rendiconti anche in sede assemblear­e sicché pare necessario, e comunque auspicabil­e, che nessuna correzione intervenga su norme che sono già state definitiva­mente recepite. Ogni modifica, anche solo fiscale, comportere­bbe in molti casi la non correttezz­a del bilancio già approvato, in particolar­e con riferiment­o all’importo del patrimonio netto, con grave danno per le imprese e per i rispettivi stakeholde­r.

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