Autonomia universitaria, è venuto il momento di rilanciare sul tema
Le proposte del Pnrr / 2
Il commento di Gianni Toniolo sulle possibilità di rilancio degli Atenei con i fondi Pnrr è più che condivisibile sia negli auspici sia nelle motivazioni di fondo. Vi s’intravede tuttavia una contraddizione, soprattutto nelle conclusioni che ne trae. Non è del tutto condivisibile l’affermazione di Toniolo quando parla di « timidezza del governo » , anche perché, proprio a fronte del crescente profluvio normativo nel sistema universitario, non si può non cogliere l’occasione, a oltre dieci anni dall’approvazione della legge 240 del 2010 ( o Riforma Gelmini) e mentre si sta approvando il Pnrr ( che in altre parti si prefigge una semplificazione e riordino normativo settoriale), per semplificare, riordinando e innovando, il quadro di contesto del sistema universitario e, più in generale, della ricerca del nostro Paese. Con particolare riferimento all’autonomia degli Atenei, si può osservare come l’evoluzione del rapporto tra Stato e sistema universitario possa essere assimilato a una parabola: l’autonomia delle università ha raggiunto il suo apice negli anni Ottanta del secolo scorso, per poi raggiungere nuovamente il suo punto più basso con la riforma di sistema nel 2010. In passato, è già stato sottolineato l’evidente paradosso di cui la legge Gelmini è stata foriera, l’aver di fatto limitato l’autonomia in nome della medesima autonomia.
Tale riforma ha disegnato un sistema rigido ed eccessivamente omogeneo a livello strutturale e funzionale, soprattutto se si considera la diversità dei contesti territoriali e socio- economici, nonché l’eterogeneità degli atenei presenti nel Paese al momento della sua emanazione.
Sempre nell’ottica della effettiva autonomia universitaria, si è da tempo osservato come gli Atenei, a quanto pare, abbiano ampiamente utilizzato tutti i margini di autonomia che la legge 240/ 2010 ha concesso loro.
In tal senso, anche effettuando scelte spesso divergenti, rispetto sia al sistema di governo dell’Ateneo, sia agli assetti organizzativi interni. Nella maggior parte dei casi, le divergenze riscontrabili nelle Università sembrano motivate anche dalle rispettive dimensioni, mentre la variabile territoriale appare molto meno significativa; le stesse evidenziate difformità, in altri casi, appaiono originate da dinamiche strettamente interne agli Atenei o dal modo in cui gli attori del sistema hanno interpretato e attuato la riforma stessa.
In particolare, il provvedimento da tempo invocato sulla cosiddetta “autonomia differenziata” degli atenei, avrebbe consentito a tutte le università di dotarsi di proprie modalità funzionali e organizzative, previo accordo di programma con il ministero, in deroga alle norme generali, comprese modalità di composizione e costituzione degli organi di governo e forme sostenibili di organizzazione della didattica e della ricerca su base policentrica.
In questa prospettiva, tuttavia, se da un lato ciò depone a favore dell’autonomia, dall’altro rischia di far aumentare il divario, già consistente, tra realtà grandi e piccole.
Con riguardo all’intero sistema universitario, quel che si ritiene auspicabile è la predisposizione, non di nuove riforme, bensì di una concreta semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici che oggi, di fatto, ostacolano, a volte addirittura penalizzando, il funzionamento del sistema universitario e della ricerca. Appare indispensabile che quest’ultimo sia liberato dalle procedure articolate e vincolanti tuttora operanti, quali quelle, tra le altre, in tema di accreditamento o di valutazione; di reclutamento in ragione “dei punti organico”, ovvero di approvvigionamento analoghe a quelle di altre pubbliche amministrazioni.
Forse, la preoccupazione di una maggior autonomia e semplificazione, sembra legata a un possibile ritorno al passato.
È tuttavia opportuno ricordare come, nel contesto normativo “post Gelmini”, il sistema universitario e della ricerca è costantemente valutato e accreditato e l’allocazione delle risorse è sempre più legata alla valutazione.
In ogni caso, al di là delle legittime preoccupazioni, ritengo non sia più possibile prescindere dalla redazione di un nuovo Testo unico per l’Università, rivalutando e valorizzando il principio dell’autonomia universitaria riconosciuto dalla stessa Costituzione della Repubblica italiana sin dal 1948, all’art. 33, comma sesto.
Il momento è quanto mai propizio: se non ora, quando?
A OLTRE DIECI ANNI DALLA RIFORMA GELMINI È ORA DI COGLIERE L’OCCASIONE PER UN RIORDINO DEL SETTORE