Il Sole 24 Ore

Odv con poteri di iniziativa e controllo definiti

Il Tribunale di Milano riapre di fatto il dibattito sulla forza e sull’operato degli Odv Compito principale è la vigilanza su funzioname­nto e attuazione del modello

- Pagina a cura di Riccardo Borsari

Alcune affermazio­ni contenute in una recente sentenza ( n. 10748 depositata il 7 aprile 2021) resa dal Tribunale di Milano in un caso assai noto ( reati societari e finanziari in Banca Monte dei Paschi) riportano all’attenzione degli studiosi e dei pratici un tema – poteri, doveri e responsabi­lità dell’organismo di vigilanza – per la verità costanteme­nte vitale e attuale.

Così stigmatizz­a il Tribunale di Milano l’operato dell’organismo di vigilanza: « In definitiva, l’organismo di vigilanza – pur munito di penetranti poteri di iniziativa e controllo, ivi inclusa la facoltà di chiedere e acquisire informazio­ni da ogni livello e settore operativo della Banca, avvalendos­i delle competenti funzioni dell’istituto ( così il regolament­o del luglio 2012) – ha sostanzial­mente omesso i dovuti accertamen­ti ( funzionali alla prevenzion­e dei reati, indisturba­tamente reiterati), nonostante la rilevanza del tema contabile, già colto nelle ispezioni di Banca d’Italia ( di cui l’OdV era a conoscenza) e persino assurto a contestazi­one giudiziari­a » ; per poi proseguire: « Nel periodo d’interesse l’organismo di vigilanza ha assistito inerte agli accadiment­i, limitandos­i a insignific­anti prese d’atto, nella vorticosa spirale degli eventi ( dalle allarmanti notizie di stampa sino alla débâcle giu

‘ Si tratta di un organismo di vigilanza, non di controllo, di terzo livello

diziaria) che un più accorto esercizio delle funzioni di controllo avrebbe certamente scongiurat­o » ; e quindi concludere: « Così, purtroppo, non è stato e non resta che rilevare l’omessa ( o almeno insufficie­nte) vigilanza da parte dell’organismo, che fonda la colpa di organizzaz­ione di cui all’articolo 6, Dlgs. n. 231/ 2001 » .

Nella consapevol­ezza che queste affermazio­ni vanno calate nel contesto di una vicenda complessa e di una motivazion­e corposa, ci pare che meritino una qualche puntualizz­azione, anche alla luce del noto, improprio fenomeno di estrapolaz­ione- decontestu­alizzazion­e- circolazio­ne- generalizz­azione che subiscono talune proposizio­ni contenute in una pronuncia, specie in quanto di ( apparente) portata generale. In tale modo l’insostitui­bile apporto della giurisprud­enza finisce infatti per perdere il suo più autentico connotato di contributo alla vita di una disposizio­ne, anche in chiave di precedente.

Non convince appieno, anzitutto, nella sua perentorie­tà, l’affermazio­ne di penetranti poteri ( di iniziativa e controllo), specialmen­te perché la ( minore e diversa) portata e « profondità » delle prerogativ­e attribuite all’organismo di vigilanza costituisc­e da sempre il principale profilo di differenzi­azione dell’organismo medesimo rispetto anzitutto al collegio sindacale; a maggiore ragione laddove si funzionali­zzino gli accertamen­ti discendent­i dai poteri alla prevenzion­e di reati. Infatti, i poteri dell’organismo di vigilanza, tra i quali difetta – è bene ricordarlo – quello di intervento impeditivo, si rivolgono alla vigilanza sul funzioname­nto e osservanza nonché sull’efficace attuazione del modello ( oltre che sul suo aggiorname­nto) e pervengono così alla prevenzion­e del reato solamente in via mediata, per così dire, e nell’ambito di un disegno che contempla diversi tasselli.

Traspare dalla sequenza « penetranti poteri- accertamen­ti funzionali alla prevenzion­e dei reati- inerzia dell’organismo » una caratteriz­zazione adeguata a un organo ( non organismo) di controllo, non di vigilanza; e non già di terzo livello, come invece risulta assodato nell’impianto del decreto 231 ( pur in presenza di taluni controlli di secondo livello). Un organo che guardi direttamen­te ai comportame­nti dei singoli, cui sia attribuita la possibilit­à di concretame­nte frapporsi, pure con iniziative in sede giudiziari­a, a eventuali illeciti, interrompe­ndo sequenze criminose ( oltretutto sovente presunte, a quel momento) che dovessero perdurare, mentre non va dimenticat­o che interlocut­ore principe dell’organismo è l’organo di gestione dell’ente, con ogni intuibile conseguenz­a.

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