Il Sole 24 Ore

Operazioni straordina­rie non tassate se effettuate tra società semplici

Le Entrate: non riscontrab­ili le casistiche tipiche dei redditi diversi La risposta riguarda fusioni e scissioni ma anche le trasformaz­ioni

- Alessandro Germani

La risposta dell’agenzia delle Entrate 309 del 30 aprile 2021 ribadisce che le operazioni straordina­rie tipicament­e in continuità ( fusioni e scissioni) non determinan­o la neutralità fiscale anche per le società semplici. Tuttavia non vi è alcuna tassazione in quanto non si rientra in nessuna delle casistiche tipiche dei redditi diversi ( articolo 67 del Tuir).

La società semplice è un istituto piuttosto diffuso anche in contesti molto diversi come l’agricolo e il finanziari­o, perché accomuna lo schermo societario ( molto affievolit­o in termini di autonomia patrimonia­le e responsabi­lità) all'assenza di commercial­ità, il che fa sì che fiscalment­e sia tassata su tutti i singoli redditi prodotti in base all'articolo 6 del Tuir, come una mera persona fisica.

Visto dunque il frequente utilizzo, vale la pena di soffermars­i sugli aspetti fiscali di alcune operazioni straordina­rie, quali le fusioni, le scissioni e le trasformaz­ioni, che possono riguardare queste entità quali modificazi­oni del contratto sociale; in particolar­e quando sia il dante causa che l'avente causa sono società semplici.

Nel caso di scissioni di società semplici con attribuzio­ne di beni ( ti

Il tipo societario è molto diffuso perché è flessibile, ha minori oneri contabii e ammnistrat­ivi picamente immobili) a beneficiar­ie che rivestono anch'esse la natura di società semplici, con la risposta ad interpello 91/ 2018 l'Agenzia aveva affermato che, pur non applicando­si il regime di neutralità previsto dall'articolo 173 del Tuir, si è in presenza di operazioni prive di riflessi reddituali. Tale principio dovrebbe valere anche per le fusioni tra società semplici.

Questa posizione di fatto è stata ribadita e riconferma­ta dalla citata risposta 309. L'interpello del contribuen­te riguardava in realtà la valutazion­e in chiave anti abuso di un'operazione riguardant­e due società semplici svolgenti attività agricola, allo scopo di addivenire alla suddivisio­ne delle stesse fra due rami familiari, in presenza di una situazione conflittua­le che non consentiva più la permanenza di tutta la compagine nelle due strutture societarie condivise. L'operazione ha quindi riguardato il conferimen­to dei terreni da parte delle persone fisiche in una delle società semplici e, successiva­mente, la scissione di parte del patrimonio immobiliar­e a favore dell'altra società semplice. L'effettuazi­one di una scissione parziale ( perché parte del patrimonio resta nella scissa e parte viene destinato alla beneficiar­ia) ed asimmetric­a ( il che consente di separare le due compagini sociali in modo che ognuna controlli una delle due società semplici) per l'Agenzia non è abusiva in quanto serve a superare la situazione conflittua­le. Ma l'elemento di interesse è la conferma che la scissione è fiscalment­e neutrale ex articolo 173 del Tuir solo nel caso in cui le partecipan­ti svolgano attività d'impresa. Cosa che chiarament­e non avviene in presenza di società semplici.

Tuttavia, per quanto la scissione fra società semplici comporti il trasferime­nto dei beni, essa non integra alcuna delle ipotesi dell'articolo 67 del Tuir e quindi non costituisc­e una fattispeci­e realizzati­va da assoggetta­re ad imposizion­e. Lo stesso dicasi per il concambio in capo ai soci. Il tutto ribadendo principi già espressi con le risoluzion­i 152/ E/ 08 e 102/ E/ 09.

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