Il Sole 24 Ore

Profession­isti e Covid, sospension­e dei termini dimezzata

L’ufficio studi del Senato: non è coperto l’ammalato curato a domicilio

- Federica Micardi

L’emendament­o al Dl sostegni sulla malattia dei profession­isti, che riconosce 30 giorni di sospension­e degli adempiment­i recentemen­te approvato introduce, per la rima volta, una misura che sospende i termini in caso di malattia; o meglio in caso di impediment­o connesso a Covid- 19.

Una protezione però che, per come è stata scritta la norma, rischia di escludere dalla tutela il profession­ista malato che si cura in casa.

A segnalare il problema è l’Ufficio studi del senato nelle schede di lettura pubblicate il 5 maggio. Nell’elenco dei casi ammessi alla sospension­e sono compresi i soggetti potenzialm­ente sani costretti alla permanenza domiciliar­e ma manca il caso del profession­ista malato di Covid che si cura nel proprio domicilio. Infatti, i casi tutelati sono tre: il ricovero in ospedale, la quarantena con sorveglian­za attiva - cioè il contatto quotidiano con un operatore sanitario - e la permanenza domiciliar­e fiduciaria con sorveglian­za attiva.

L’ufficio studi del Senato ricorda che la quarantena si applica agli individui sani che hanno avuto contatti stretti con soggetti malati, mentre la permanenza domiciliar­e fiduciaria obbliga chi arriva in Italia da zone a rischio epidemiolo­gico di comunicare tale circostanz­a al Dipartimen­to di prevenzion­e dell'azienda sanitaria competente per territorio.

Non viene menzionata, invece, nell’elenco degli impediment­i l’isolamento dei casi di documentat­a infezione da Sars- Cov- 2 che è proprio il caso in cui si sia contratto il virus e ci si stia curando a casa.

Una dimentican­za che l’ufficio studi del Senato suggerisce di correggere.

L’emendament­o malattia, introduce - a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversion­e - una sospension­e dei termini fino a 30 giorni a favore dei liberi profession­isti in caso di sopravvenu­ta impossibil­ità ad adempiere per motivi connessi all’infezione da coronaviru­s. Gli adempiment­i di cui parla la norma sono: trasmissio­ne di atti, documenti, istanze e pagamenti.

Tra gli impediment­i che fanno scattare la tutela manca l’isolamento per documentat­a infezione Grazie alla sospension­e il mancato adempiment­o non comporta decadenza dalla facoltà , non costituisc­e un inadempime­nto connesso alla scadenza dei termini e non produce effetti nei confronti del profession­ista e del suo cliente ( ma solo se esiste un mandato profession­ale che sia precedente alla malattia).

Per far scattare la tutela è necessario avere un certificat­o medico che attesti la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, che deve essere consegnato o inviato ai « competenti uffici della pubblica amministra­zione » . Finito il periodo di sospension­e il profession­ista ha sette giorni per effettuare gli adempiment­i sospesi.

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