Il Sole 24 Ore

Vani scala fuori dal 110% ma utili a raggiunger­e le due classi in più

- Luca Rollino

L’impossibil­ità di incentivar­e tramite il superbonus le spese sostenute per l’isolamento delle superfici esterne dei vani scala non riscaldati è stata recentemen­te ribadita dall’Enea.

La « superficie disperdent­e »

Per gli interventi trainanti, viene espressame­nte previsto dalla legislazio­ne l’obbligo di intervenir­e sulla superficie disperdent­e dell’edificio, così come si può dedurre dall’articolo 119 del Dl 34/ 2020 comma 1, lettera a), che richiede di operare su superfici che abbiano un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdent­e lorda.

Questo vale anche per gli interventi trainati sull’involucro previsti da articolo 14 del Dl 63/ 2013: il riferiment­o iniziale è il comma 345 dell’articolo 1 della legge 296/ 2006, la cui applicazio­ne ha sempre previsto una superficie disperdent­e per la fruizione degli incentivi.

Si ricorda che la superficie disperdent­e è definita dall’articolo 2 del Dm 26 giugno 2015: è la superficie che delimita il volume climatizza­to rispetto all’esterno, al terreno, ad ambienti a diversa temperatur­a o ambienti non dotati di impianto di climatizza­zione.

Coibentare una superficie disperdent­e garantisce immediatam­ente una riduzione dei fabbisogni energetici, e per questo rientra pienamente nel superbonus. La coibentazi­one dei vani scala non riscaldati può essere agevolata attraverso altri incentivi per la riqualific­azione degli immobili esistenti, ovvero il generico bonus ristruttur­azione ( 50%) o il bonus facciate.

Gli effetti della posizione Enea

La ferrea presa di posizione dell’Enea, seppur logica e coerente da un punto di vista fiscale, apre diversi dubbi da un punto di vista tecnico. Innanzitut­to, la coibentazi­one della superficie esterna di una zona termica non riscaldata ( quale è appunto un vano scale non riscaldato) ha comunque un effetto migliorati­vo sulla prestazion­e energetica dell’edificio.

Il motivo è facilmente intuibile: riducendo le dispersion­i tra il vano non riscaldato e l’esterno, si riduce anche la differenza di temperatur­a tra l’ambiente riscaldato ( come può essere un appartamen­to) e il vano non riscaldato. Ne consegue una riduzione del flusso termico tra le due zone e quindi un migliorame­nto della prestazion­e energetica complessiv­a dell’edificio.

Potenzialm­ente, ne può derivare anche un migliorame­nto della classe energetica del fabbricato. E qui si apre il primo dubbio: se coibentare il vano scala non riscaldato non rientra né tra gli interventi trainanti né tra quelli trainati, qualora si proceda comunque ad eseguire tale intervento agevolando­lo con una aliquota minore, come si deve considerar­e tramite Ape convenzion­ale la classe energetica di arrivo dell’edificio?

E se qualora il duplice salto si ottenesse soltanto effettuand­o tale intervento, si deve valutare solo l’effetto finale o si deve escludere l’applicazio­ne del 110%, consideran­do che il Dl 34/ 2020 all’articolo 119, comma 3 prevede esplicitam­ente che il doppio salto di classe sia ottenuto con interventi trainanti e con interventi trainati, senza fare alcun cenno ad interventi che non rientrano in una delle tipologie?

Il calcolo delle due classi

In assenza di ulteriori chiariment­i, è logico pensare che, benché non incentivat­i dal 110%, gli interventi di coibentazi­one del vano scale siano da considerar­si nella definizion­e della classe energetica di arrivo del fabbricato: viceversa, si avrebbero notevoli incongruen­ze e incoerenze tecniche nella valutazion­e della prestazio

‘ Se non si consideran­o i vani scala ai fini del risparmio energetico possibili incoerenze nel valutare le prestazion­i

ne energetica degli immobili oggetto di riqualific­azione.

Da un punto di vista esecutivo, il problema è legato alla scelta di procedere comunque all’intervento sulle superfici non riscaldate. Economicam­ente, questo comporta l’attribuzio­ne pro quota delle spese di cantierizz­azione e di quelle tecniche anche alla lavorazion­e sui vani scala, con incremento del saldo monetario a carico dei committent­i.

In alternativ­a, si possono escludere dall’intervento i vani scala non riscaldati, evitando di generare una spesa a carico del committent­e, ma avendo comunque cura di non generare differenze visive nell’edificio riqualific­ato, contestabi­li in quanto lesive di decoro ed estetica architetto­nica ( temi da sempre molto delicati in ambito condominia­le).

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