Il Sole 24 Ore

Finanziame­nto soci tassabile se è nel verbale di assemblea

Secondo la Cassaazion­e la somma a credito sconta l’imposta di registro al 3%

- Angelo Busani

Il finanziame­nto soci enunciato in un verbale di assemblea, nel corso della quale viene aumentato il capitale sociale di una società utilizzand­o, per liberarlo, la somma a credito del socio finanziato­re, è soggetto a imposta di registro con l'aliquota del 3%: è quanto deciso dalla Cassazione nell'ordinanza n. 11276 del 29 aprile 2021.

Si consolida, dunque, con questa decisione l'orientamen­to della Cassazione secondo il quale vi è una fattispeci­e di enunciazio­ne tassabile quando il contratto di finanziame­nto tra il socio e la società viene enunciato nel corso di un'assemblea dei soci di tale società: principio espresso dalla Cassazione per la prima volta nel 2010 ( 15585/ 2010, « Il Sole 24 Ore » , 12 settembre 2010) e ribadito, da ultimo, nel 2019 ( 32516/ 2019, « Il Sole 24 Ore » , 2 marzo 2020).

Questa interpreta­zione, pertanto, svaluta implicitam­ente ( in quanto l'argomento non è mai stato espressame­nte trattato in tutte le predette decisioni e nemmeno nell'ordinanza 11276/ 2021), l'osservazio­ne secondo cui l'enunciazio­ne in un verbale assemblear­e non si presta a essere tassata per mancanza del presuppost­o in base al quale l'enunciazio­ne si rende tassabile: infatti, l'articolo 22, comma 1, del Tur ( testo unico dell'imposta di registro, Dpr 131/ 1986) indica, quale presuppost­o della tassazione dell'enunciazio­ne, l'identità tra le parti contraenti dell'atto enunciante e le parti contraenti dell'atto enunciato.

Se il concetto di “parte contraente” è del tutto appropriat­o per il contratto di finanziame­nto- soci ( ne sono “parti” la società finanziata e i soci finanziato­ri), esso è veramente inappropri­ato per il verbale assemblear­e, il quale, per sua stessa natura ( essendo una mera registrazi­one degli eventi assemblear­i), è pacificame­nte concepito come un “atto senza parti”.

In secondo luogo, deve essere osservato che se, come di solito accade ( specie nelle società di ridotte dimensioni), il contratto di finanziame­nto soci non è formalizza­to, ma è frutto di un accordo verbale, l'articolo 22, comma 2, Tur, esonera da tassazione per enunciazio­ne i contratti verbali i cui effetti « sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazio­ne » .

Ebbene, il verbale assemblear­e documenta, nel momento in cui illustra il collocamen­to dell'aumento di capitale sociale, il contratto tra soci e società con il quale i soci, esercitand­o l'opzione a essi spettante, sottoscriv­ono l'aumento di capitale e liberano la sottoscriz­ione compensand­o il credito derivante dal contratto di finanziame­nto soci con il debito derivante dalla sottoscriz­ione dell'aumento di capitale sociale. È del tutto evidente che questa compensazi­one determina la cessazione degli effetti del contratto di finanziame­nto e che questa situazione si verifica « in virtù dell'atto che contiene l'enunciazio­ne » , con il che dovrebbe venir meno il presuppost­o della tassazione per enunciazio­ne.

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