Finanziamento soci tassabile se è nel verbale di assemblea
Secondo la Cassaazione la somma a credito sconta l’imposta di registro al 3%
Il finanziamento soci enunciato in un verbale di assemblea, nel corso della quale viene aumentato il capitale sociale di una società utilizzando, per liberarlo, la somma a credito del socio finanziatore, è soggetto a imposta di registro con l'aliquota del 3%: è quanto deciso dalla Cassazione nell'ordinanza n. 11276 del 29 aprile 2021.
Si consolida, dunque, con questa decisione l'orientamento della Cassazione secondo il quale vi è una fattispecie di enunciazione tassabile quando il contratto di finanziamento tra il socio e la società viene enunciato nel corso di un'assemblea dei soci di tale società: principio espresso dalla Cassazione per la prima volta nel 2010 ( 15585/ 2010, « Il Sole 24 Ore » , 12 settembre 2010) e ribadito, da ultimo, nel 2019 ( 32516/ 2019, « Il Sole 24 Ore » , 2 marzo 2020).
Questa interpretazione, pertanto, svaluta implicitamente ( in quanto l'argomento non è mai stato espressamente trattato in tutte le predette decisioni e nemmeno nell'ordinanza 11276/ 2021), l'osservazione secondo cui l'enunciazione in un verbale assembleare non si presta a essere tassata per mancanza del presupposto in base al quale l'enunciazione si rende tassabile: infatti, l'articolo 22, comma 1, del Tur ( testo unico dell'imposta di registro, Dpr 131/ 1986) indica, quale presupposto della tassazione dell'enunciazione, l'identità tra le parti contraenti dell'atto enunciante e le parti contraenti dell'atto enunciato.
Se il concetto di “parte contraente” è del tutto appropriato per il contratto di finanziamento- soci ( ne sono “parti” la società finanziata e i soci finanziatori), esso è veramente inappropriato per il verbale assembleare, il quale, per sua stessa natura ( essendo una mera registrazione degli eventi assembleari), è pacificamente concepito come un “atto senza parti”.
In secondo luogo, deve essere osservato che se, come di solito accade ( specie nelle società di ridotte dimensioni), il contratto di finanziamento soci non è formalizzato, ma è frutto di un accordo verbale, l'articolo 22, comma 2, Tur, esonera da tassazione per enunciazione i contratti verbali i cui effetti « sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione » .
Ebbene, il verbale assembleare documenta, nel momento in cui illustra il collocamento dell'aumento di capitale sociale, il contratto tra soci e società con il quale i soci, esercitando l'opzione a essi spettante, sottoscrivono l'aumento di capitale e liberano la sottoscrizione compensando il credito derivante dal contratto di finanziamento soci con il debito derivante dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale. È del tutto evidente che questa compensazione determina la cessazione degli effetti del contratto di finanziamento e che questa situazione si verifica « in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione » , con il che dovrebbe venir meno il presupposto della tassazione per enunciazione.