Il Sole 24 Ore

Protocolli anti- Covid in azienda, il rischio biologico è generico

Le misure da adottare sono uguali a quelle previste per tutta la popolazion­e

- Serenella Corbetta Mariano Delle Cave

Il dibattito sull’obbligo vaccinale negli ambienti di lavoro, per quanto complesso, non può, né deve fare a meno di un inquadrame­nto del rischio epidemiolo­gico, prima ancora di concentrar­si sui poteri organizzat­ivi e disciplina­ri del datore. Il protocollo del 6 aprile scorso espressame­nte conferma che il Covid- 19 rappresent­a un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazion­e.

Il rischio biologico generico è quello presente in tutti gli ambienti di lavoro e nella popolazion­e, che si differenzi­a da quello specifico, il quale è invece proprio della mansione che comporta necessaria­mente un contatto con agenti biologici. Conseguent­emente, in base alle prescrizio­ni del Dlgs 81/ 2008 e alle disposizio­ni del protocollo, gli obblighi datoriali in relazione al rischio contagio da Covid- 19 sono quelli di adottare misure contenitiv­e per ridurre le occasioni di contatto sociale in relazione alle caratteris­tiche intrinsech­e dell’attività lavorativa e della mansione. Le misure devono essere graduali e adeguate, per garantire adeguati livelli di tutela della salute e sicurezza di tutti i lavoratori, in relazione ai parametri di esposizion­e, aggregazio­ne e prossimità.

Il protocollo specifica, essenzialm­ente, misure di distanziam­ento, da attuarsi nell’ambiente di lavoro ed extra- lavorativo, incentivan­do l’attività da remoto. Al di fuori degli ambienti cosiddetti sanitari ( la cui definizion­e, peraltro, non è di agevole individuaz­ione), le attività lavorative, in relazione al Covid- 19, non sono ritenute tali da comportare per loro natura un rischio di esposizion­e biologica. In linea generale, potremmo dire che le attività lavorative che non prevedono un contatto diretto- indiretto con persona positiva non siano attività, ai sensi del testo unico sicurezza, qualificab­ili

Il caso di rischio specifico si configura là dove le mansioni richiedono il contatto con agenti biologici

come da esposizion­e da agente biologico. Difatti, i protocolli Covid del 6 aprile non sottopongo­no tout court tutti i lavoratori a sorveglian­za sanitaria, né tanto meno obbligano le aziende a nominare un medico competente con la pandemia, ma prescrivon­o solo come la sorveglian­za debba essere svolta per attività per cui essa è già prevista.

Invece le mansioni che, secondo la valutazion­e del rischio, intrinseca­mente comportano un maggiore rischio di contatto con il virus, dovranno essere messe in sicurezza non solo secondo il protocollo del 6 aprile, ma con tutte le altre cautele del Dlgs 81/ 2008.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy