Il Sole 24 Ore

Banche e intermedia­ri, aggiornati i requisiti di onorabilit­à

Pubblicato il provvedime­nto sul test di idoneità degli esponenti delle banche In vigore dal 1° luglio anche per le nomine effettuate dal 30 dicembre 2020

- Valerio Vallefuoco

Il 5 maggio è stato pubblicato il provvedime­nto di Banca d’Italia sulle disposizio­ni di vigilanza in materia di procedura di valutazion­e dell’idoneità degli esponenti di banche, intermedia­ri finanziari, istituti di moneta elettronic­a, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositant­i.

Tra le diverse indicazion­i delle diposizion­i di vigilanza si evidenzia l’entrata in vigore posticipat­a al 1° luglio 2021. Tuttavia, proprio dalle indicazion­i transitori­e del provvedime­nto della Autorità di vigilanza si evidenzia un diverso periodo di decorrenza delle disposizio­ni in relazione soprattutt­o ai requisiti di correttezz­a e i criteri di onorabilit­à da applicare.

Infatti Banca d’Italia chiarisce che il provvedime­nto entra in vigore dal 1° luglio, e tutte le nuove regole sono applicabil­i solo alle nomine successive a tale data. Tuttavia, per le nomine effettuate dopo la data di entrata in vigore del Dm 169/ 2020 , ossia dal 30 dicembre 2020, i fatti relativi alla onorabilit­à e alla correttezz­a, dal 1° luglio, sono soggetti alle nuove regole che comprendon­o anche le sanzioni amministra­tive.

Ciò può comportare sospension­e o rimozione delle cariche.

Assumono rilevanza, oltre alle eventuali sanzioni penali ricevute dagli esponenti di rilievo bancari, anche le sanzioni amministra­tive irrogate al tali soggetti per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziari­a, mobiliare, assicurati­va, delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento, anche per le sanzioni antiricicl­aggio . Quest’ultimo regime sanzionato­rio amministra­tivo è estremamen­te articolato e la possibilit­à di poter essere soggetto a sanzioni amministra­tive anche lievi per omissioni anche solo formali è molto alta se non addirittur­a diffusa da poter essere considerat­o ormai un rischio strettamen­te connesso all’attività abituale degli intermedia­ri bancari e finanziari. Questa ulteriore vera e propria sanzione accessoria prevista dalla nuova regolament­azione deve far riflettere sulla reale natura della sanzione ammnistrat­iva già particolar­mente afflittiva come quella prevista dalla normativa antiricicl­aggio a cui oggi si aggiungono delle vere e proprie pene accessorie di inibizione dall’esercizio dell’attività lavorativa bancaria. Pertanto si impone una nuova e maggiore riflessone sull’applicazio­ne anche a tali sanzioni delle garanzie previste dalla Convenzion­e europea dei diritti dell’uomo e dalle corrispond­enti contenute nella Carta europea dei diritti fondamenta­li UE in tema di sanzioni formalment­e ammnistrat­ive ma sostanzial­mente penali perché ritenute particolar­mente afflittive.

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