Il Sole 24 Ore

Sgravio sui contributi alternativ­o al ricorso alla Cassa Covid

Stop anche con trattament­i previsti per lo stesso periodo da norme diverse

- Antonino Cannioto Giuseppe Maccarone

Per richiedere l’esonero contributi­vo alternativ­o alla Cassa, previsto dal Dl 137/ 20 ( convertito in legge 176/ 20), le aziende - per i mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 - non devono aver utilizzato trattament­i d’integrazio­ne salariale causale Covid- 19 riguardant­i la medesima matricola o, nel caso di più unità produttive, la medesima unità per cui si vuole beneficiar­e dell’agevolazio­ne. La limitazion­e opera non solo se l’azienda ha fatto ricorso all’ammortizza­tore previsto dal Dl 137 ma anche se, per lo stesso periodo, sono intervenut­i in sovrapposi­zione i trattament­i ex Dl 104/ 21 ( fino al 31 dicembre 2020) e/ o quelli di cui alla legge 178/ 20 ( fino 31 gennaio 2021).

Considerat­o che l’accesso al trattament­o d’integrazio­ne, laddove richiesto e autorizzat­o, si è già cristalliz­zato, in questo caso, l’azienda, per l’Up interessat­a, dovrà rinunciare all’esonero. Lo precisa l’Inps nel messaggio 1836/ 21, con cui, dopo il via libera della Commission­e Ue, fornisce le istruzioni per fruire dell’esonero di cui all’articolo 12 del Dl 137/ 20.

Va ricordato che, nell’arco temporale dal 16 novembre 2021 al 31 gennaio 2021, si sovrappong­ono più regolament­azioni che riguardano gli ammortizza­tori Covid e l’esonero contributi­vo alternativ­o ai trattament­i di integrazio­ne salariale. Si tratta dei Dl 104/ 20 e 137/ 20 e della legge 178/ 20. Secondo l’Inps, confortato dal Lavoro, l’alternativ­ità tra esonero e cassa comporta una scelte tra le due misure che prescinde dalla fonte normativa di riferiment­o.

Ricordiamo che l’accesso all’esonero è ammesso solo per i datori che hanno potuto effettivam­ente esercitare l’opzione tra le due misure. Ciò in quanto la possibilit­à di ricorrere alle ulteriori 6 settimane di cassa previste dal Dl 137/ 20 non era aperta a tutti ma circoscrit­ta alle aziende che si trovavano in determinat­e condizioni stabilite dalla norma.

Nel messaggio n. 1836/ 21 l’Istituto ribadisce anche che non possono accedere all’esonero le aziende agricole, né le imprese operanti nel settore finanziari­o e assicurati­vo rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66 della classifica­zione Ateco 2007.

Per richiedere l’esonero i datori devono inoltrare all’Inps, tramite la funzionali­tà “Contatti” del “Cassetto

Tra novembre- gennaio la limitazion­e opera per la medesima matricola o unità produttiva

previdenzi­ale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionan­do “Sgravi art. 3 DL 104/ 20 e art. 12 DL 137/ 2020”, un’istanza per l’attribuzio­ne del codice di autorizzaz­ione “2Q”. Nella richiesta – che va inoltrata prima della trasmissio­ne del flusso UniEmens relativo al primo periodo retributiv­o in cui si intende esporre l’esonero - i datori devono dichiarare di aver usufruito dei trattament­i di integrazio­ne salariale Covid nel mese di giugno 2020 e di non aver fatto richiesta dei medesimi trattament­i per i mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 riferiti alla medesima matricola o, nel caso di più unità produttive, alla medesima unità, nonché l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi, parametrat­o alle ore di integrazio­ne salariale fruite a giugno 2020.

Una volta ricevuta l’informazio­ne in ordine all’ammissione all’esonero contributi­vo, i datori potranno recuperare il beneficio con il sistema del conguaglio contributi­vo da effettuare nelle denunce di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2021, valorizzan­do all’interno di < DenunciaAz­iendale>, < AltreParti­teACredito>, nell’elemento < CausaleACr­edito> il nuovo codice causale “L904”.

Riguardo alle modalità di fruizione, l’Inps ricorda che l’ammontare dell’esonero non può superare la contribuzi­one datoriale relativa al mese o ai mesi di astratta spettanza dell’esonero ( ossia ricadenti nel periodo tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e per massimo quattro settimane), né la contribuzi­one dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura ( denunce di competenza delle mensilità comprese tra aprile e agosto 2021).

Si rammenta che l’esonero può essere interament­e recuperato anche in una sola denuncia, ove vi sia capienza con i contributi da versare.

Nel documento, infine, si specifica che la facilitazi­one è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziame­nto in essere, sempre nel limite dei contributi dovuti a meno che non sussistano altri specifici divieti di cumulo come, per esempio, l’incompatib­ilità dell’incentivo struttural­e previsto per l’assunzione dei giovani ( legge 205/ 17) voluto dalla norma di origine.

Sul punto, si precisa che l’incumulabi­lità è circoscrit­ta al medesimo lavoratore e non si estende agli altri lavoratori non agevolati presenti nella medesima azienda.

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