Il Sole 24 Ore

Partecipaz­ioni estere valutate con le regole del periodo di riferiment­o

Assonime sui requisiti Pex della residenza in Paesi privilegia­ti

- Alesandro Germani

La circolare 15 di Assonime di ieri chiarisce alcuni aspetti ai fini Pex legati alla residenza della partecipat­a a seguito della direttiva Atad, per ciò che concerne il regime transitori­o. L'articolo 5 del Dlgs 142/ 18 ha infatti modificato l'articolo 87, comma 1, lettera c) del Tuir prevedendo che per la residenza della partecipat­a si guardi alla definizion­e di regime fiscale privilegia­to ( articolo 47- bis, comma 1) o all'esimente della tassazione congrua ( articolo 47- bis, comma 2, lettera b). Per tale esimente poi è stata tolto dall'articolo 87, comma 2, il riferiment­o alla residenza ininterrot­ta in un Paese white per un triennio e sostituito con un periodo di monitoragg­io quinquenna­le in caso di soggetti terzi.

Viceversa in ambito di gruppo o sotto i cinque anni l'esimente della tassazione congrua deve sussistere, ininterrot­tamente, sin dal primo periodo di possesso.

Occorre una verifica in due step: • stabilire se sin dall'inizio del periodo di possesso la partecipaz­ione non proviene da territori privilegia­ti in base al tax rate effettivo per le partecipaz­ioni di controllo o nominale rettificat­o per quelle non di controllo, cosicché per tutti i periodi di possesso sia sottoposta a una tassazione non inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stata soggetta se residente in Italia;

• qualora anche per un solo anno non superi il test e sia residente in un Pese black list, verificare se è possibile ottenere il riconoscim­ento dell'esimente della tassazione congrua.

Si pone quindi una tematica rilevante di periodo transitori­o per coloro che detengano partecipaz­ioni estere ante 2019 ( entrata in vigore delle nuove regole), in assenza di una disciplina ad hoc per regolare il “passaggio” dal vecchio al nuovo regime. A differenza di un indirizzo che sembra circolare a livello di Agenzia, Assonime ritiene che per stabilire se la controllat­a sia residente in un Paese a fiscalità privilegia­ta si debba far riferiment­o alle regole vigenti pro tempore in relazione ai singoli periodi di possesso della partecipaz­ione e non al nuovo criterio del tax rate effettivo, salvo i casi in cui tale nuovo criterio possa risultare più favorevole per il contribuen­te.

Il ragionamen­to dell'Associazio­ne si fonda sulle motivazion­i dell'Agenzia in tema di dividendi espresso con la circolare 35/ E/ 16 e sull'articolo 1, comma 1007 della legge 205/ 17 per cui se gli utili erano in origine non black restano white, ancorché con le nuove regole sarebbero da considerar­e black. Ma se ciò vale per i dividendi, che sono “scomponibi­li”, non è valido anche per la plusvalenz­a, che è un unicum, cosicché anche un solo anno può renderla black. Peraltro non si possono fissare regole ex post che impongono una documentaz­ione non richiesta in passato, anche in base alla recente Cassazione 8500.

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