Il Sole 24 Ore

Corsia Draghi ultraveloc­e, la riforma parte da dieci opere

Nuovo modello di approvazio­ne dei progetti prima dell’affidament­o: decisivo il ruolo del nuovo comitato speciale del Consiglio superiore lavori pubblici. Il nodo dei commissari

- Giorgio Santilli

Si parte da un elenco di dieci maxiopere per un valore di 34,8 miliardi, ma la « corsia speciale Draghi » prevista dal decreto legge 77 Semplifica­zioni ( articolo 44) è una delle scommesse più importanti del Pnrr per lasciare un segno all’Italia del dopo 2026. Sul piatto c’è il superament­o del modello di realizzazi­one delle opere pubbliche degli ultimi 30 anni.

La miscela virtuosa della « corsia Draghi » è alimentata anzitutto dalla messa in parallelo ( e non in sequenza) delle richieste di parere: la Via, la verifica archeologi­ca preventiva, la convocazio­ne della conferenza di servizi dove questi pareri vengono espressi. Ma nella miscela ci sono anche dimezzamen­to e contingent­amento stretto di tempi, poteri sostitutiv­i in mano al premier, strutture speciali chiamate non solo ad accelerare le approvazio­ni ma anche a fare da “stanze di compensazi­one” dei conflitti. Se questa miscela porterà al traguardo di ridurre i tempi per realizzare una grande opera dai 16 anni attuali ai sei richiesti dal Pnrr, allora il « modello Draghi » diventerà la bussola, il punto di riferiment­o, quel modello ordinario che il « modello Genova » , tanto invocato, non è riuscito a diventare.

Rispetto al « modello Genova » , che è un miracolo straordina­rio avvenuto per una unanimità di intenti mai vista per un’opera in Italia, il « modello Draghi » si sforza di diventare, nella sua eccezional­ità, un percorso generale, buono per tutte le opere interessat­e. Una « camicia di forza » messa alle amministra­zioni chiamate a concertare perché lo facciano responsabi­lmente e in tempi certi. Ma anche la messa a disposizio­ne di corsie laterali qualora quelle principali non dovessero funzionare. Il dibattito pubblico, per esempio, potrà sostituire la consultazi­one pubblica del procedimen­to Via, avendo modi, tempi e soggetti coordinato­ri molto diversi dalla Via. Una variante che accresce la democrazia infrastrut­turale, ma prova a metterla dentro un regime decisional­e contingent­ato nei tempi che è sempre mancato alla Via.

Resta tutto da capire l’intreccio fra la nuova procedura e la nomina dei commissari straorinar­i fatta già per le sei opere ferroviari­e. Se per il futuro il nuovo iter potrebbe portare alla riduzione dell’uso di commissari - così fa capire anche il ministro Giovannini con una seconda lista in corso di varo assai più breve della prima -, è tutto da capire l’intreccio per queste sei opere ( si veda l’articolo in basso).

Il Dl semplifica­zioni del governo Draghi volta comunque pagina e crea un’architettu­ra tutta nuova, un laboratori­o con quattro elementi portanti:

1 una commission­e speciale per la valutazion­e di impatto ambientale ( Via) composta di un massimo di 40 membri tecnici che dovrebbe risolvere il passaggio autorizzat­ivo ancora più critico in termini di tempi e di incertezza procedural­e ( articolo 17, comma 1, lettera a) abbattendo i tempi ordinari da 270 a 130 giorni ( articolo 20);

2 la Soprintend­enza speciale per il Pnrr che « svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggist­ici nei casi i cui tali beni siano interessat­i dagli interventi previsti dal Pnrr sottoposti a Via in sede statale oppure rientrino nella competenza territoria­le di almeno due uffici periferici del ministero » ma può avocare a sé qualunque progetto del Pnrr ( articolo 29);

3 il comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la potente novità della procedura, guidata dal presidente del Cslp e composta di altri 28 membri ( articolo 45), che sarà la vera stanza di compensazi­one dei conflitti interminis­teriali e territoria­li sui grandi progetti con poteri di proporre soluzioni progettual­i di mediazione nei casi di dissenso in ambito Via e in ambito di conferenza di servizi abbreviata ( articolo 44);

4 i poteri sostitutiv­i molto ampi, affidati al presidente del Consiglio e al Consiglio dei ministri, attivati sempre dal comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che possono portare a decisioni del Cdm non sottoposte al controllo preventivo della Corte dei conti ( articolo 44, comma 6).

Decisivo il ruolo del comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici ( per la formazione si veda l’articolo a fianco). Questi i poteri più importanti:

● esprime entro 15 giorni un parere preliminar­e sul progetto di fattibilit­à tecnica ed economica e impone subito ( entro un massimo di 35 giorni complessiv­i dal riceviment­o) alla stazione appaltante le modifiche e le integrazio­ni per farlo marciare più spedito anche su aspetti ambientali, paesaggist­ici, culturali;

● nella fase finale adotta una determinaz­ione motivata con la quale indica alla stazione appaltante le integrazio­ni e modifiche rese necessarie dalle prescrizio­ni e dai pareri acquisiti in sede di conferenza di servizi, con l’obiettivo di arrivare a una soluzione condivisa;

● nel caso non sia possibile la soluzione condivisa, trasmette alla segreteria tecnica di Palazzo Chigi una relazione che consenta al Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio, di approvare il progetto.

L’obiettivo è far sì che il meccanismo diventi un percorso generale applicabil­e a tutti i lavori interessat­i

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IMAGOECONO­MICA

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