Corsia Draghi ultraveloce, la riforma parte da dieci opere
Nuovo modello di approvazione dei progetti prima dell’affidamento: decisivo il ruolo del nuovo comitato speciale del Consiglio superiore lavori pubblici. Il nodo dei commissari
Si parte da un elenco di dieci maxiopere per un valore di 34,8 miliardi, ma la « corsia speciale Draghi » prevista dal decreto legge 77 Semplificazioni ( articolo 44) è una delle scommesse più importanti del Pnrr per lasciare un segno all’Italia del dopo 2026. Sul piatto c’è il superamento del modello di realizzazione delle opere pubbliche degli ultimi 30 anni.
La miscela virtuosa della « corsia Draghi » è alimentata anzitutto dalla messa in parallelo ( e non in sequenza) delle richieste di parere: la Via, la verifica archeologica preventiva, la convocazione della conferenza di servizi dove questi pareri vengono espressi. Ma nella miscela ci sono anche dimezzamento e contingentamento stretto di tempi, poteri sostitutivi in mano al premier, strutture speciali chiamate non solo ad accelerare le approvazioni ma anche a fare da “stanze di compensazione” dei conflitti. Se questa miscela porterà al traguardo di ridurre i tempi per realizzare una grande opera dai 16 anni attuali ai sei richiesti dal Pnrr, allora il « modello Draghi » diventerà la bussola, il punto di riferimento, quel modello ordinario che il « modello Genova » , tanto invocato, non è riuscito a diventare.
Rispetto al « modello Genova » , che è un miracolo straordinario avvenuto per una unanimità di intenti mai vista per un’opera in Italia, il « modello Draghi » si sforza di diventare, nella sua eccezionalità, un percorso generale, buono per tutte le opere interessate. Una « camicia di forza » messa alle amministrazioni chiamate a concertare perché lo facciano responsabilmente e in tempi certi. Ma anche la messa a disposizione di corsie laterali qualora quelle principali non dovessero funzionare. Il dibattito pubblico, per esempio, potrà sostituire la consultazione pubblica del procedimento Via, avendo modi, tempi e soggetti coordinatori molto diversi dalla Via. Una variante che accresce la democrazia infrastrutturale, ma prova a metterla dentro un regime decisionale contingentato nei tempi che è sempre mancato alla Via.
Resta tutto da capire l’intreccio fra la nuova procedura e la nomina dei commissari straorinari fatta già per le sei opere ferroviarie. Se per il futuro il nuovo iter potrebbe portare alla riduzione dell’uso di commissari - così fa capire anche il ministro Giovannini con una seconda lista in corso di varo assai più breve della prima -, è tutto da capire l’intreccio per queste sei opere ( si veda l’articolo in basso).
Il Dl semplificazioni del governo Draghi volta comunque pagina e crea un’architettura tutta nuova, un laboratorio con quattro elementi portanti:
1 una commissione speciale per la valutazione di impatto ambientale ( Via) composta di un massimo di 40 membri tecnici che dovrebbe risolvere il passaggio autorizzativo ancora più critico in termini di tempi e di incertezza procedurale ( articolo 17, comma 1, lettera a) abbattendo i tempi ordinari da 270 a 130 giorni ( articolo 20);
2 la Soprintendenza speciale per il Pnrr che « svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi i cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Pnrr sottoposti a Via in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del ministero » ma può avocare a sé qualunque progetto del Pnrr ( articolo 29);
3 il comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la potente novità della procedura, guidata dal presidente del Cslp e composta di altri 28 membri ( articolo 45), che sarà la vera stanza di compensazione dei conflitti interministeriali e territoriali sui grandi progetti con poteri di proporre soluzioni progettuali di mediazione nei casi di dissenso in ambito Via e in ambito di conferenza di servizi abbreviata ( articolo 44);
4 i poteri sostitutivi molto ampi, affidati al presidente del Consiglio e al Consiglio dei ministri, attivati sempre dal comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che possono portare a decisioni del Cdm non sottoposte al controllo preventivo della Corte dei conti ( articolo 44, comma 6).
Decisivo il ruolo del comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici ( per la formazione si veda l’articolo a fianco). Questi i poteri più importanti:
● esprime entro 15 giorni un parere preliminare sul progetto di fattibilità tecnica ed economica e impone subito ( entro un massimo di 35 giorni complessivi dal ricevimento) alla stazione appaltante le modifiche e le integrazioni per farlo marciare più spedito anche su aspetti ambientali, paesaggistici, culturali;
● nella fase finale adotta una determinazione motivata con la quale indica alla stazione appaltante le integrazioni e modifiche rese necessarie dalle prescrizioni e dai pareri acquisiti in sede di conferenza di servizi, con l’obiettivo di arrivare a una soluzione condivisa;
● nel caso non sia possibile la soluzione condivisa, trasmette alla segreteria tecnica di Palazzo Chigi una relazione che consenta al Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio, di approvare il progetto.
L’obiettivo è far sì che il meccanismo diventi un percorso generale applicabile a tutti i lavori interessati