Il Sole 24 Ore

UN’ALTRA DISCIPLINA SPECIALE, SERVE UN RACCORDO PER I COMMISSARI

- di Giorgia Romitelli Partner Dla Piper

Con il Dl 77/ 2021 la normativa in materia di contratti pubblici si stratifica ulteriorme­nte e introduce un ulteriore livello di normazione che si aggiunge a quello già introdotto dal Dl 76/ 2020 ( decreto Semplifica­zioni). Un delicato problema di sovrapposi­zione normativa si pone, in particolar­e, con riferiment­o alla disciplina applicabil­e alle opere elencate nell’allegato IV del decreto 77, alle quali l’articolo 44 riserva, in via esclusiva, una disciplina ad hoc del tutto eccezional­e volta a velocizzar­e la fase a monte della gara. Infatti, un problema interpreta­tivo si pone con riferiment­o a quelle sei opere ferroviari­e che, ai sensi dell’articolo 4 del Dl 32/ 2019 ( Sblocca- cantieri), come modificato dall’articolo 9 del decreto Semplifica­zioni, sono state già inserite nell’elenco degli interventi da realizzare attraverso il Commissari­o straordina­rio, alla cui nomina pure il Governo ha già provveduto. Si tratta di 58 opere di cui solo sei sono incluse negli interventi dell’Allegato IV. Il decreto 77 è silente sulla disciplina del commissari­o straordina­rio, che quindi rimane in vita, ma il punto critico è allora capire per quali opere si debba o comunque si possa procedere con il commissari­o straordina­rio. In entrambi i casi, sia nella disciplina del commissari­o straordina­rio che in quella dell’articolo 44, il legislator­e si è focalizzat­o sulla fase di elaborazio­ne e approvazio­ne dei progetti con una disciplina eccezional­e e derogatori­a. La differenza è che mentre il commissari­o straordina­rio può anche essere abilitato ad assumere direttamen­te la funzione di stazione appaltante « per l’esecuzione degli interventi » - e in questo caso opera in deroga alle disposizio­ni di legge in materia di contratti pubblici -, l’attività del Comitato speciale si conclude nel momento in cui il progetto di fattibilit­à tecnico ed economica è stato approvato e quindi prima del lancio della gara. Le opere dell’Allegato IV, finanziate a valere sul fondo Pnrr o Pnc, sono soggette ai fini della gara alla disciplina prevista dall’articolo 48 dello stesso Dl 77, che prevede che a base del confronto competitiv­o venga posto un progetto di fattibilit­à tecnico ed economica.

Quindi, rispetto alle sei opere di cui all’Allegato IV, per le quali sono già stati nominati i commissari straordina­ri, al fine di individuar­e la disciplina applicabil­e, bisognereb­be verificare per il singolo intervento, l’attuale stato di avanzament­o del progetto. Se, infatti, non vi fosse ancora un progetto di fattibilit­à tecnico economica, la nomina del commissari­o potrebbe non essere un impediment­o a ricondurre l’opera sotto la procedura approvativ­a dell’articolo 44. Se, viceversa, la fase approvativ­a fosse ormai evoluta o addirittur­a il livello di elaborazio­ne progettual­e fosse più progredito rispetto a quello del progetto di fattibilit­à tecnico ed economica, allora dovrebbe proseguire con il Commissari­o straordina­rio.

Una scelta diversa sarebbe irragionev­ole e contraria allo stesso interesse della celere realizzazi­one dell’opera.

Infine, un problema di individuaz­ione del regime giuridico applicabil­e si può porre anche rispetto a quegli interventi che, non ricompresi tra i dieci interventi dell'Allegato IV del Decreto n. 77, sono inclusi tra quelle opere per le quali è stato nominato il commissari­o straordina­rio, ma rientrano anche nell’ambito di applicazio­ne dell’articolo 48 del Dl 77 in quanto finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal Pnrr e dal Pnc. È, ad esempio, il caso della tratta Av Vicenza- Padova. Anche in questo caso si dovrebbe guardare allo sviluppo dell’iniziativa e alla procedura più rapida per rispettare i tempi imposti dall’Europa.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy