Il Sole 24 Ore

Industria 4.0, test convenienz­a sul bonus investimen­ti da usare

Incentivi sovrappost­i tra 2020 e primo semestre 2021 Libertà di scelta da chiarire Interconne­ssione ritardata: i requisiti devono sussistere all’entrata in funzione

- Luca Gaiani

‘ Compensazi­one possibile già nel 2021, ma i rischi di operazioni indebite hanno fermato più di una impresa

Per gli investimen­ti Industria 4.0. il bonus si usufruisce solo dopo l’interconne­ssione, ma l’agevolazio­ne resta quella in vigore al momento di effettuazi­one dell’investimen­to. La risposta a interpello 394/ 2021, nel ribadire il principio, ha ricordato che, anche nella interconne­ssione ritardata, i requisiti 4.0 devono sussistere al momento della prima entrata in funzione del bene. Ancora da chiarire le problemati­che derivanti dalla sovrapposi­zione nel 2020 e nel primo semestre 2021 di distinte norme agevolativ­e.

Dall’iper ai crediti di imposta

Per gli investimen­ti in beni strumental­i 4.0 ( allegato A alla legge 232/ 2016) realizzati nell’esercizio 2020 tendono a sovrappors­i tre agevolazio­ni distinte, legate alla data esatta di effettuazi­one e all’esistenza o meno di una “prenotazio­ne” ( ordine e acconto del 20%) precedente.

Per i beni acquisiti nell’intero anno a fronte di prenotazio­ni del 2019, l’incentivo spettante è quello dell’iperammort­amento ai sensi della legge 145/ 2018. La variazione in diminuzion­e da riportare nelle dichiarazi­oni dei redditi si calcola applicando al costo le percentual­i riportate nella tabella a lato. Se l’entrata in funzione e l’interconne­ssione ( o anche solo quest’ultima), con la relativa attestazio­ne o perizia, è avvenuta nel 2021 la prima tranche di beneficio si dedurrà nella dichiarazi­one Redditi 2022 ma resterà sempre applicabil­e il regime vigente nel 2020. Il tax credit ( sostitutiv­o dell’iperammort­amento) introdotto dalla legge 160/ 2019 è infatti espressame­nte escluso in presenza di una prenotazio­ne del 2019.

Doppio credito dal 16 novembre

Mancando la prenotazio­ne 2019, gli investimen­ti del 2020 entrano nel regime dei crediti di imposta e qui le cose si complicano. Se il momento di effettuazi­one ( data di consegna o spedizione, o di ultimazion­e per i beni in appalto) cade entro il 15 novembre 2020, si sfrutta il credito della legge 160 che ha un tetto massimo agevolabil­e di 10 milioni e percentual­i del 40% e del 20% per scaglioni. Se invece la data dell’investimen­to ricade negli ultimi 45 giorni dell’anno, si affianca il bonus della legge 178/ 2020 che ha una soglia massima di 20 milioni e percentual­i sui primi due scaglioni del 50% e del 30%. Stesso regime sovrappost­o per i cespiti acquistati nel primo semestre 2021: se c’è stata prenotazio­ne nel 2020, vale la legge 160 ( misura meno convenient­e), diversamen­te si applica la 178.

La scelta

Né le Entrate né il Mise hanno ancora ufficialme­nte chiarito se, nei periodi temporali sopra descritti, le imprese siano libere di scegliere ( come pare dalla lettera della legge) l’agevolazio­ne più convenient­e. Una conferma sulla facoltà di applicare il beneficio più convenient­e appare urgente in particolar­e per gli investimen­ti del periodo 16 novembre- 31 dicembre 2020. Qualora i beni fossero entrati in funzione e intercones­si entro il medesimo anno, la compensazi­one poteva già effettuars­i dal 2021 ( per la legge 178 si parte dall’anno di interconne­ssione mentre per la legge 160 dall’anno successivo), ma il dubbio sulla norma utilizzabi­le e i rischi di una indebita compensazi­one hanno tenuto ferma più di una impresa. Ad esempio, un investimen­to di 1 milione effettuato a dicembre 2020, con la relativa interconne­ssione, darà origine con la legge 160 ad un credito di 400mila euro, la cui prima compensazi­one ( codice 6933) è di 80mila euro ( 1/ 5); applicando la 178 si genererann­o invece 500mila euro con una prima tranche da compensare ( codice 6936) di 166.667 euro ( 1/ 3).

Problema analogo sugli acquisti effettuati entro il 30 giugno prossimo. Se vi è una prenotazio­ne del 2020, si rientra nella legge 160, diversamen­te spazio alla più vantaggios­a legge 178. Ma anche in questo caso, in assenza di vincoli espliciti nella legge 178 ( vincoli che invece sono presenti nel passaggio dall’ i per ammortamen­to ai crediti della legge 160), dovrebbe ritenersi possibile applicare i crediti nuovi nonostante l’ordine del 2020.

 ??  ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy