Il Sole 24 Ore

Iva, soglia unica per la tassazione a destino

Atteso oggi in « Gazzetta » il Dlgs sulle regole in vigore dal prossimo 1° luglio

- Benedetto Santacroce Simona Ficola

Atteso per oggi in « Gazzetta Ufficiale » il decreto di recepiment­o della direttiva e- commerce che dal 1° luglio modificher­à le procedure nazionali e unionali per la gestione Iva delle operazioni commercial­i on line. Il decreto, che per una volta, sarà tempestivo rispetto alla scadenza imposta dall’Ue adeguerà l’ordinament­o interno alla direttiva 2017/ 2455/ Ue, con l’introduzio­ne di norme ad hoc e la parziale modifica di talune già esistenti, sia all’interno del decreto Iva Dpr 633/ 1972, nonché del decreto relativo alle operazioni intraunion­ali e ancora modifiche che interessan­o il decreto che regolament­a le sanzioni amministra­tive.

La disciplina che si applicherà dal 1° luglio 2021 riguarda le operazioni di vendite a distanza intracomun­itarie di beni, le vendite a distanza di merci importate da territori terzi o Paesi terzi, le cessioni domestiche di beni da parte di soggetti passivi non stabiliti all’interno della Ue a soggetti consumator­i privati facilitate tramite l’uso di interfacce elettronic­he e le forniture di servizi a consumator­i privati da parte di soggetti passivi non stabiliti nella Ue ovvero stabiliti nella Ue, ma non nello Stato membro di consumo.

Al fine di chiarire la portata delle misure applicabil­i alle vendite a distanza intracomun­itarie di beni, alle vendite a distanza di beni importati da paesi o territori terzi e alle operazioni realizzate tramite piattaform­e elettronic­he, tali operazioni sono state puntualmen­te definite all’interno del decreto Iva. Riguardo a tali ultime operazioni, per esempio, è stato introdotto il nuovo articolo 2- bis che individua le cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettronic­he e le ipotesi in cui tali interfacce sono considerat­e quali « fornitori presunti » , con tutti gli adempiment­i ad essi collegati.

L’esigenza di modificare le disposizio­ni della direttiva unionale e, conseguent­emente della normativa interna, nascono dalla valutazion­e del Moss, procedura avviata sin dal 2015, e dalla crescita esponenzia­le delle attività di commercio elettronic­o e delle vendite a distanza dei beni, con le conseguent­i esigenze di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle imprese di ridotte dimensioni e di proteggere, al contempo, il gettito fiscale dei diversi Stati membri.

Anzitutto, per ridurre gli adempiment­i, è stata introdotta una soglia a livello unionale al di sotto della quale le operazioni restano imponibili ai fini Iva nello Stato di stabilimen­to del fornitore. Detta soglia, ad oggi già operativa per i servizi Tbe, entrerà in vigore il prossimo 1° luglio 2021 per le vendite a distanza intracomun­itarie di beni.

Il decreto appena pubblicato, quindi, interviene direttamen­te nell’articolo 7- ocites del decreto Iva, introdotto lo scorso anno quale primo step per il recepiment­o della direttiva e- commerce, ampliando il novero delle operazioni per cui le regole sulla territoria­lità debbono tener conto della soglia dei 10mila euro, sia con riferiment­o alle prestazion­i di servizi che con riferiment­o alle vendite a distanza intracomun­itarie di beni. Altro intervento di semplifica­zione riguarda l’eliminazio­ne dell’obbligo di emissione della fattura per le operazioni effettuate nell’ambito del regime speciale e, qualora il fornitore/ prestatore decida comunque di emetterla, è stato stabilito il criterio per cui lo stesso debba applicare le norme in materia di fatturazio­ne dello Stato membro di identifica­zione.

Inoltre, il regime del Oss è stato esteso anche alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi, prendendo il nome di regime speciale Ioss, cui si affianca la previsione di una esenzione da Iva per i beni dichiarati nell’ambito di questo regime speciale.

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