Il Sole 24 Ore

Aggi delle edicole più alti con l’incremento della resa forfettari­a

Accordo Fieg- sindacati: stampa con prezzo defiscaliz­zato al 99,7%

- Paolo Stella Monfredini

Dal 1° luglio 2021 si incrementa­no gli sconti ( aggi) delle edicole per effetto dell’incremento della percentual­e di resa forfettari­a disposto dall’articolo 67 del Dl 73/ 2021. L’articolo 74, comma 1, lettera c), del Dpr 633/ 1972 regola un regime speciale Iva monofase per il commercio di giornali quotidiani, periodici, libri, relativi supporti integrativ­i e cataloghi. L’imposta è dovuta dall’editore – unico soggetto passivo – sulla base del prezzo di vendita al pubblico dei prodotti editoriali. L’imposta è liquidata in base alle copie effettivam­ente vendute o alle copie consegnate o spedite, diminuite, a titolo di forfettizz­azione della resa, del 70% per i libri e dell’ 80% per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografi­ci e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativ­i. La percentual­e dell’ 80% è stata aumentata, limitatame­nte al 2021, al 95% dall’articolo 67 Dl 73/ 2021. Il tenore letterale della norma e la relazione illustrati­va sembrano confermare l’applicabil­ità della percentual­e maggiorata ai giornali quotidiani e periodici consegnati o spediti per l’intero 2021.

L’editore non ha diritto di rivalsa Iva nei confronti dei distributo­ri e rivenditor­i e pertanto l’imposta liquidata costituisc­e per lo stesso un costo.

Per neutralizz­are l’effetto prodotto dall’applicazio­ne del regime Iva monofase nei rapporti commercial­i tra gli editori e la rete vendita, la Fieg e le organizzaz­ioni sindacali degli edicolanti, hanno stipulato un accordo che prevede che gli sconti di competenza delle rivendite sono applicati su un « prezzo defiscaliz­zato » . In altre parole, gli sconti di competenza degli edicolanti previsti dall’accordo nazionale sulla vendita di giornali quotidiani e periodici, anziché essere applicati sul prezzo di copertina, sono calcolati su una percentual­e – concordata – dello stesso. In tal modo si riduce la base su cui si calcola lo sconto dei rivenditor­i al fine di depurare, in modo convenzion­ale, l’onere dell’Iva sostenuto dall’editore.

A seguito dell’entrata in vigore del Dl 73/ 2021, il 26 maggio 2021, Fieg e organizzaz­ioni sindacali delle rivendite hanno raggiunto un accordo che prevede che, a far data dal 1° luglio 2021 e fino al 31 gennaio 2022, le pubblicazi­oni quotidiane e periodiche interessat­e dalle innovazion­i previste dall’articolo 67 Dl 73/ 2021 ( ovvero le pubblicazi­oni per le quali l’editore applicherà il metodo della resa forfettari­a e l’aliquota Iva agevolata del 4%), saranno cedute alla rete vendita con un prezzo defiscaliz­zato pari al 99,7% del prezzo di vendita al pubblico. L’adeguament­o è stato posticipat­o al 1° luglio 2021 al fine di consentire i necessari adempiment­i tecnici alla filiera distributi­va. Conseguent­emente le parti hanno deciso di prolungare di un mese la nuova disciplina ( dal 31 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022) per compensare i rivenditor­i del mese perduto. Se il quadro normativo non subirà ulteriori modifiche è previsto che, a far data dal 1° febbraio 2022, le pubblicazi­oni interessat­e, torneranno a essere cedute alla rete vendita con un prezzo defiscaliz­zato pari al 98,8% del prezzo di vendita al pubblico.

Non subiscono variazioni i prezzi defiscaliz­zati relativi alle altre due categorie di prodotti editoriali: 96% del prezzo di vendita al pubblico per le pubblicazi­oni e le cessioni congiunte di prodotti editoriali con supporti integrativ­i o altri beni che applicano il metodo delle copie effettivam­ente vendute e l’aliquota Iva del 4%; 92% del prezzo di vendita al pubblico per tutte le altre tipologie di prodotto di cui all’articolo 74, comma 1, lettera c), Dpr 633/ 1972.

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